26 Giugno 2014
Sistri, le imprese esonerate non devono pagare

I soggetti già iscritti al Sistri, che ai sensi dell’articolo 11, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101 non sono più tenuti ad aderire né aderiscono volontariamente al Sistema, non devono versare il contributo annuale alla scadenza del 30 giugno 2014, anche se a tale data la procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è conclusa. A chiarirlo è stato il Ministero dell’Ambiente con un comunicato.

Nella nota inviata, il Ministero ha chiarito che l’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n.101 ha introdotto semplificazioni e razionalizzazioni del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), disciplinando l’ambito soggettivo di applicazione del Sistri. In sede di prima attuazione, il Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 126, del 24 aprile 2014 ha, quindi, individuato i soggetti tenuti all’iscrizione al Sistri con riferimento alla categoria dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e con riferimento agli enti ed alle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania.

Con specifico riferimento all’agricoltura, il decreto esonera completamente dall’obbligo di adesione, a prescindere dal numero dei dipendenti dell'impresa, le imprese agricole e le imprese della pesca e dell'acquacoltura iscritte nell'albo speciale delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta.
Ai sensi del codice ambientale per circuito organizzato di raccolta si intende un sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

Rientrano nella medesima nozione anche i sistemi di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi previsti dal codice ambientale per la raccolta di determinati rifiuti (ad esempio, polielilene, oli, batterie, imballaggi, ecc).  All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

Pertanto, al fine di beneficiare del regime di esonero, l’imprenditore agricolo deve preventivamente aver stipulato un contratto di servizio con il gestore di una piattaforma di conferimento, sulla base di una convenzione quadro stipulata da Coldiretti con il gestore medesimo, o di un accordo di programma definito con gli enti locali.