FAQ CORONAVIRUS PER IMPRESE ITTICHE

DOMANDE E RISPOSTE PER IMPRESE ITTICHE

[Aggiornamento al 26 aprile 2021]

Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 _ Decreto Legge n. 52 (cosiddetto Decreto Riaperture)

Sono introdotte misure finalizzate a consentire una graduale ripresa delle attività economiche, pur sempre nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Decreto Legge entrato in vigore in data 23/04/2021.

In termini generali si evidenzia come siano confermate, per quanto compatibili con le novità introdotte, le misure e limitazioni definite con il DPCM del 02 marzo 2021 (il cui periodo di efficacia è prorogato al 31 luglio 2021).

Ne consegue come restino confermate le zone rosse e le zone arancioni, così come vengono ripristinate le zone gialle.

Spostamenti (articolo 2)

A decorrere dal 26 aprile gli spostamenti in entrata ed in uscita dalle aree in zona arancione o in zona rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità, nonché per il rientro presso la propria residenza/domicilio, anche ai soggetti muniti della nuova certificazione (di cui all’articolo 9 – Certificazioni Verdi Covid-19) comprovante:

  • l’avvenuta vaccinazione (pass valido 6 mesi, rilasciato dalla struttura sanitaria/esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione);
  • l’avvenuta guarigione da Covid-19 (validità 6 mesi dall’avvenuta guarigione; pass rilasciato dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero, ovvero per i soggetti non ricoverati, dai medici di medicina generale di riferimento);
  • l’effettuazione di tampone molecolare o test rapido con esito negativo (validità 48 ore dall’esecuzione del test; pass rilasciato dalle strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate/accreditate o dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale di riferimento).

Inoltre fino al 15 giugno 2021, nelle zone gialle e, in ambito comunale, nelle zone arancioni, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (dalle ore 5.00 alle ore 22.00) e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Lo spostamento, invece, non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Attività dei servizi di ristorazione (articolo 4)

Dal 26 aprile, nelle sole zone gialle, sono consentite le attività di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena (entro il limite orario delle ore 22.00).

Resta consentita, senza limiti di orario, la ristorazione nelle strutture ricettive, limitatamente ai clienti che siano alloggiati.

Dal 01 giugno 2021, sempre in zona gialla, le attività di ristorazione è previsto possano svolgersi anche al chiuso, con consumo al tavolo, ma limitatamente alla fascia oraria: dalle ore 05.00 alle ore 22.00.

Naturalmente rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

Fiere, congressi e convegni (articolo 7)

Dal 15 giugno, nelle zone gialle, è consentito lo svolgimento di fiere in presenza (le attività di preparazione possono essere svolte anche in data anteriore).

Dal 01 luglio 2021, sempre in zona gialla, prevista la possibilità di organizzare convegni e congressi.

 

Attività scolastiche e didattiche delle scuole (articolo 3)

Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, nonché dell’attività didattica della scuola per l’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Relativamente alla scuola secondaria di secondo grado, la didattica in presenza è prevista per almeno per il 50% della popolazione studentesca.

Nel merito, inoltre, per quanto concerne la scuola secondaria di secondo grado, è stabilito che vengano adottate forme flessibili di organizzazione dell’attività didattica, in modo tale che:

- in zona rossa la percentuale di didattica in presenza possa raggiungere una percentuale massima del 75%;

- in zona gialla o arancione la didattica in presenza interessi una percentuale della popolazione studentesca compresa tra il 70% ed il 100%.

Rimane confermata la possibilità di svolgere l’attività i presenza, qualora si renda necessario l’utilizzo di laboratori.

 

Altre disposizioni (applicabili in zona gialla):

- a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, ripartono gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche ed in altri locali o spazi anche all’aperto ma esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;

- a decorrere dal 01  giugno 2021, le suddette regole si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. In questo caso, la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso (limiti eventualmente derogabili, in relazione alle caratteristiche dei siti e degli eventi);

- le piscine, in zona gialla, riaprono a decorrere dal 15 maggio 2021 ma solo quelle all’aperto. Le palestre è stabilito riaprano dal 01 giugno 2021, mentre gli sport di squadra anche di contatto, purché all’aperto, possono essere svolti dal 26 aprile (senza la possibilità di utilizzo degli spogliatoi);

- dal 1° luglio 2021, in zona gialla, riaprono i centri termali e i parchi divertimento.

 

Lo stato di emergenza epidemiologica è stato prorogato al 31 luglio 2021.