13 Gennaio 2021
RISTORAZIONE A DOMICILIO E ASPORTO: NUOVE NORME IN MATERIA DI IVA PER LE AZIENDE AGRITURISTICHE

Come noto per il settore agrituristico l’emergenza covid ha visto le aziende coinvolte nella consegna di pasti a  domicilio e asporto di piatti pronti.

Sempre nel corso dell’anno 2020 abbiamo ribadito la posizione dell’Agenzia delle Entrate che, in materia di Iva ha sempre configurato l’operazione di cessione pasti preparati e pronti al consumo come una “cessione di beni” e non una prestazione di servizi quale invece è la somministrazione dei pasti in azienda con la conseguenza che, alle cessioni in parola, dovessero applicarsi le aliquote IVA proprie dei singoli prodotti ceduti e non l’aliquota Iva del 10%.

Recentemente però proprio con la legge di bilancio per l’anno 2021, legge 30 dicembre 2020 , n. 178 , al comma 40 in vigore dal 1° gennaio scorso, viene previsto che “La nozione di preparazioni alimentari di cui al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, (alle quali si applica l’aliquota iva del 10) deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

Conseguentemente per le cessioni dei prodotti indicati in precedenza, effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, dovrà essere applicata l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento, in luogo delle singole aliquote dei beni che compongono il pasto e che spesso portano l’iva al 22%.

Per le operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio, quindi nell’anno 2020, al momento, non bisogna effettuare alcuna rettifica in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.