29 Giugno 2017
REGISTRAZIONE FATTURE DI ACQUISTO SOLO NELL’ANNO DI EMISSIONE

 

Per coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini IVA il Decreto Legge n. 50 del 24/4/2017, convertito definitivamente in Legge dal Senato il 15 giugno scorso, ha portato un’importante modifica alle regole con cui si determina l’imposta dovuta allo stato.
La nuova disposizione, infatti, prevede che dal 2017 è possibile detrarre l’IVA relativa agli acquisti e alle importazioni di beni e servizi utilizzati nell’esercizio dell’attività al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è nato.

Pertanto l’IVA delle fatture aventi data successiva al 31/12/2016 può essere detratta da quella dovuta solo nell’anno in cui sono state emesse.

Prima della modifica, invece, l’IVA delle fatture passive poteva essere detratta entro il secondo anno successivo a quello in cui erano state emesse e non vi erano gravi conseguente per eventuali ritardi o dimenticanze. Al massimo era necessario aspettare la liquidazione dell’anno in cui venivano registrate per poter sottrarre l’imposta da quella dovuta alle casse dello Stato.

 

ATTENZIONE: A seguito della modifica bisogna prestare molta attenzione alla puntualità con cui si registrano i documenti ricevuti. Infatti, chi si dimentica di annotarli tra quelli dell’anno di emissione, per recuperare l’imposta dovrà correggere e ripresentare la dichiarazione già fatta, incorrendo in sanzioni ed aumentando i tempi del suo recupero.