27 Aprile 2019
PSR 2014-20_BANDO 6.4 (5C) – SECONDA FASCIA: INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE DI PICCOLE IMPRESE IN ZONE RURALI

Con la Deliberazione di Giunta regionale n.123 del 28 febbraio 2018 sono state approvate le "Procedure per la presentazione di domande di sostegno e di pagamento sulla sottomisura M06.04 (5c) “Investimenti nella creazione di piccole imprese in zone rurali”.

Il bando si riferisce alla sottomisura 6.4 del PSR "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole" in particolare all'operazione prevista nell'ambito della Focus Area 5.c "Investimenti nella creazione di piccole imprese in zone rurali".
Le domande relative alla seconda fascia (anno 2019) possono essere presentate a partire dalle ore 12 del giorno 1 marzo 2019, fino alle ore 12 del giorno di chiusura, 1 luglio 2019.

Sono Beneficiari le micro e piccole imprese aventi sede nelle zone rurali C e D della Liguria, dotate di partita IVA e iscritte alla Camera di Commercio, che non siano aziende agricole.
Il sostegno è riferito alla sola energia termica. Sono tuttavia ammissibili all’aiuto anche le spese connesse alla eventuale produzione di energia elettrica destinata all’autoconsumo dell’impianto e al funzionamento delle pompe necessarie per la distribuzione dell’energia termica prodotta, al fine di consentire la possibile autosufficienza dell’impianto rispetto a fonti diverse dalle biomasse forestali.

Nello specifico sono oggetto di finanziamento gli investimenti relativi a:
1. acquisto e installazione di caldaie a biomassa, compresi i manufatti edili necessari, per la produzione di energia termica di potenza non superiore a 5 MW termici;
2. realizzazione della rete di distribuzione del calore.
3. investimenti per acquisto ed installazione di accumulatori termici (puffer), di refrigeratori (es. ad assorbimento) per la produzione di energia frigorifera a partire da quella termica, di reti e impianti per la relativa distribuzione, di piazzali e strutture per lo stoccaggio e la movimentazione della biomassa in prossimità della centrale nonché ogni altro dispositivo o attrezzatura che sia funzionale ad ottimizzare la produzione e l’utilizzo dell’energia, anche nell’arco dell’anno

Gli investimenti devono essere conformi alle disposizioni di cui alla l.r. n. 38/1998 “Disciplina della
valutazione di impatto ambientale” e ss.mm.ii., ove applicabili. Allo scopo di ridurre l’impatto
ambientale, il sostegno è limitato agli impianti che possono garantire un approvvigionamento della
biomassa in un raggio di 70 Km.
A tal fine, a corredo dell’investimento, deve essere presentato un piano di approvvigionamento che
individui gli ambiti forestali che saranno interessati dal prelievo di biomassa, eventuali altre fonti tra
quelle consentite, nonché dei contratti preliminari per la fornitura di tale biomassa da parte dei
relativi possessori.
Il sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile e gli aiuti sono concessi nei limiti del regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.