La Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche alla norma che disciplina la fatturazione elettronica, prevedendo tra l’altro che la stessa è obbligatoria dal primo luglio 2018 per:
• gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA;
• le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Il recente DL n. 79/2018, pubblicato sulla G.U. 28.6.2018, n. 148, ha però disposto la proroga del termine dell’1.7.2018 all’1.1.2019 della disposizione riguardante le “cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione”.
È rimasto invece inalterato l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° di luglio per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Le imprese agricole potranno ricevere tramite PEC il documento (in formato elettronico), quindi è consigliabile dare il proprio indirizzo mail ai fornitori di benzina/gasolio.
Dal 1 luglio 2018 inoltre è entrato in vigore l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per acquisti carburante, ai fini della detrazione IVA e della deducibilità del relativo costo. Chi vuole detrarre l’IVA (utilizzando la scheda carburanti) dovrà pagare con metodi tracciati invece che in contanti.
Dal 1 luglio 2019, infine, sarà abrogata la scheda carburante che sarà sostituita da fattura (elettronica) contenente tutti i dati dei rifornimenti effettuati nel periodo.
2 Luglio 2018
PROROGA FATTURA ELETTRONICA PER RIFORNIMENTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE