29 Luglio 2019
PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – AGGIORNAMENTO DEI CRITERI PER L’AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE

Con DGR 1115/2016 la Regione Liguria ha definito i criteri per l’ammissibilità delle spese. Facendo seguito alle novità introdotto dal D.M. 6093/2016 Regione ha introdotto alcune novità soprattutto relative agli appalti pubblici.

Nello specifico:
al paragrafo 2.2 della delibera citata è stato ampliato il concetto di calamità naturale, che comprende eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche dello stato membro o della regione;
Dopo il paragrafo 3.5 è stato inserito un paragrafo denominato “Operazioni che generano entrate nette”. Per “entrate nette” si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli “Utenti”per beni o servizi forniti dall’operazione, al netto dei costi sostenuti nel corso della gestione quali ad esempio tariffe a carico degli utenti o risparmi sui costi operativi.
Al paragrafo 3.7 “acquisto di beni immobili” è stato specificato il riferimento all’articolo 18 del DPR 22/2018 per definire il valore di mercato dell’immobile oggetto dell’operazione ed è stato inoltre specificato che il periodo di destinazione d’uso dell’immobile –oltre al requisito del nesso diretto tra l’acquisto dell’immobile e gli obbiettivi dell’operazione- deve esser compatibile con la normativa comunitaria
Al paragrafo 3.8 relativo ai “lavori in economia” (ovvero “Fornitura di beni e servizi senza pagamento di denaro”) è stata aggiunta una ulteriore specifica relativa alla verificabilità e controllabilità di tali lavori
Al paragrafo 3.9 ANTICIPI è stato specificato che per gli Enti pubblici – i quali depositano i propri anticipi su conti infruttiferi  - la restituzione degli interessi non è dovuta
Il paragrafo 3.11 relativo alle operazioni realizzate dagli enti pubblici è stato sostituito integralmente per definire gli aspetti legati alla normativa sugli appalti e l’individuazione del fornitore, all’utilizzo di società “in house” e agli accordi tra amministrazioni pubbliche.
Al paragrafo 3.12 relativo all’IVA, tasse e tributi è stato specificato che l’IRAP è esclusa dai costi ammissibili al finanziamento
Il paragrafo 3.17 ha cambiato titolo ed è stato nominato “Stabilità delle Operazioni”
 Il paragrafo 3.18 sull’”Assistenza tecnica” è stato aggiornato per ciò che riguarda il calcolo delle tariffe da applicare.