10 Novembre 2017
PROCEDURE ED INDICAZIONI NORMATIVE SULL’USO DEL FUOCO NEL BOSCO

Con il Decreto del Dirigente del Settore Politiche della montagna e della fauna selvatica n. 5361 del 06/11/2017 è cessato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutta la Regione.

La Regione Liguria, con la circolare del 3 ottobre 2017  ha voluto fare il punto della situazione sulle norme che regolano l’utilizzo del fuoco nel bosco o nelle sue vicinanze, in modo da garantire un più elevato grado di sicurezza e di salvaguardia, sia delle superfici forestali sia dei centri abitati, che in Liguria sorgono sempre più spesso a ridosso di superfici boscose.
Relativamente all’uso del fuoco nel bosco il riferimento normativo diretto è rappresentato dall’articolo 43 della Legge Regionale 4/1999 che sancisce al comma 1 che L’uso del fuoco deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione tranne specifici casi individuati nel Regolamento di Massima e prescrizioni di polizia forestale.

Si evidenzia che le sanzioni elevate dal corpo dei Carabinieri (che hanno assorbito il Corpo Forestale nelle funzioni di vigilanza) per inosservanza delle norme sul corretto abbruciamento rappresentano la quota più rilevante tra tutte le sanzioni comminate a chi, in qualche modo, utilizza il soprassuolo boschivo ed effettua abbruciamenti.
Coldiretti Liguria nell’ambito del progetto FOR AGRI INFORMATI propone una sintesi delle norme attuative e la modulistica di riferimento (autorizzazione uso fuoco - comunicazione uso fuoco), oltre al testo completo della circolare regionale.

Si ricorda inoltre che ai sensi del comma 6BIS dell’articolo 182 del Testo Unico dell’ambiente “l’attività di raggruppamento e di abbruciamento in piccoli cumuli o in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro di paglia, sfalci di potature nonché ogni altro materiale agricolo forestale o naturale non pericoloso effettuate nel luogo di produzione costituiscono normai pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non gestione dei rifiuti”. Ovviamente questa attività segue le regole di cui sopra ed è sempre vietata quando vige lo stato di grave pericolosità.