4 Gennaio 2019
PAC 2019, COSA CAMBIA PER I PAGAMENTI DIRETTI

Il 2019, oltre che un anno importante sul fronte della Pac post-2020, sarà caratterizzato da alcune novità relative ai pagamenti diretti, che è necessario considerare in vista della prossima annata agricola e che riguardano la lieve correzione del valore dei titoli e l’aumento del sostegno accoppiato, la riserva nazionale.
La lieve correzione del valore dei titoli e l’aumento del sostegno accoppiato
La modesta variazione del valore dei titoli trova spiegazione nelle modifiche apportate dal D.m. del 9 agosto 2018, a partire dall’anno di domanda 2019.
Difatti, tale decreto prevede un aumento dello 0,92% del massimale nazionale annuo da destinare al sostegno accoppiato che passa dal 12% al 12,92%, conseguentemente decresce il pagamento di base che passa dal 57% al 56,08% (grafico 1).
Per quanto concerne le risorse a disposizione per l’Italia, il plafond del pagamento di base subisce una correzione, per finanziare l’incremento del pagamento accoppiato la cui dotazione finanziaria aumenta di 34 milioni di euro.

Le scelte dell’Italia per i pagamenti diretti

TIPOLOGIA Min-Max massimale nazionale Scelta dell'Italia 2015-2016 2017-2018 2019-2020
Pagamento di base max 69% 58% 57% 56,08%
Pagamento ecologico 30% 30% 30% 30%
Pagamento giovani agricoltori fino al 2% 1% 1% 1%
Pagamento accoppiato fino al 15% 11% 12% 12,92%

N.B. In questa tabella non viene considerato il pagamento per i piccoli agricoltori in quanto si tratta di un pagamento facoltativo che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti, con l’obiettivo di semplificazione amministrativa.
 
Come già noto l’obiettivo di questa tipologia di pagamenti diretti sta nel concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a quelle regioni in cui esistono determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che si trovano in difficoltà o che rivestono una particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali.
Detto ciò, tale incremento dello 0,92% dei pagamenti accoppiati è stato giustificato con la volontà di incrementare dello 0,33% la quota per la misura premi alla coltivazione del riso, dello 0,16% la quota per la misura premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero e dello 0,43% la quota per la misura premi alla coltivazione del frumento duro; ciò tenendo conto delle difficoltà che interessano questi settori, nonché gli impegni assunti per migliorare la sostenibilità ambientale dei relativi processi produttivi.
Indicativamente, per il riso, il pagamento accoppiato salirà da circa 100 a 150 €/ha, per i produttori di barbabietola, invece, passerà da circa 445 a 600 €/ha e infine nel caso del frumento duro, gli agricoltori potranno contare su un aiuto accoppiato stimato a 100 €/ha, contro gli 80 €/ha attuali.
Nel 2019, le produzioni vegetali interessate al sostegno accoppiato sono: frumento duro, soia, colture proteaginose, leguminose da granella, riso, barbabietola da zucchero, pomodoro da industria e olivo, a queste si aggiungono quattro produzioni zootecniche: bovini da latte, bovini da carne, bufalini e ovini. Per quanto concerne l’ammissibilità agli aiuti accoppiati nelle produzioni zootecniche, al fine di tutelare il benessere animale, il limite di 18 mesi di vita della vacca al di sotto del quale non possono essere considerate nascite di vitelli, stabilito con circolare AGEA 11 maggio 2018, è stato innalzato a 20 mesi dal d.m. del 9 agosto 2018.
La circolare Agea n. 35573 del 24 aprile 2018 introduce un’altra novità: il registro dei prati permanenti (RPP) che diventa operativo a tutti gli effetti.
L’articolo 45 del Reg. 1307/2013 riporta le disposizioni relative al mantenimento dei prati permanenti. Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente sensibili e gli agricoltori non possono convertire o arare tali zone sensibili. Per quanto riguarda le altre aree, la conversione è possibile solo dopo il rilascio dell’autorizzazione di Agea, autorizzazione che è necessario richiedere secondo le modalità previste nel Sian, selezionando le superfici a prato permanente per le quali l’agricoltore vuole chiedere la conversione, tra tutte le superfici presenti nel registro.
Tale autorizzazione verrà rilasciata a patto che venga rispettato il rapporto tra superficie investita a prato permanente e superficie agricola totale che non può diminuire in misura superiore al 5%.