29 Maggio 2018
MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI COMPENSI AI LAVORATORI (art. 1, commi 910-914)

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti che corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, non potranno più erogarla direttamente utilizzando denaro contante.

E’ necessario, infatti, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, avvalersi di una banca o di un ufficio postale in una delle seguenti modalità:

• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il  convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni

La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. La violazione del predetto obbligo comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1000 a 5000 euro.