2 Marzo 2020
LE NOVITA’ RELATIVE AL 730/2020 E AGLI ONERI SOSTENUTI NEL 2020 (730/2021)

Entro il 31 marzo i sostituti (datori di lavoro, enti pensionistici, …) devono far pervenire ai loro sostituiti (dipendenti, pensionati, …) il modello CU (Certificazione Unica) relativo alle somme erogate nel 2019. Una volta in possesso di questa documentazione i contribuenti sono in grado di predisporre la dichiarazione dei redditi 2019 compilando il 730/2020 o il modello REDDITI 2020.

Di seguito vengono riepilogate le novità che riguardano il modello 730/2020 rispetto a quello dello scorso anno.
• A partire da quest’anno (periodo d’imposta 2019), l’Agenzia delle Entrate non effettuerà più la distribuzione del modello 730 in formato cartaceo ma renderà disponibili i modelli editabili e le relative istruzioni solamente attraverso il proprio portale, all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it. Pertanto coloro che non ricorrono all’assistenza alla compilazione da parte dei caf non troveranno più il modello da compilare presso i Comuni o gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, ma dovranno scaricarlo da internet.
• A partire dalla dichiarazione del 2020 (anno d’imposta 2019), gli eredi possono utilizzare il Modello 730 per i soggetti che sono deceduti entro il 23 luglio 2020.
• Dal 2019, possono essere considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore ai 24 anni che hanno posseduto un reddito uguale o inferiore a € 4.000,00, al lordo degli oneri deducibili. Resta, invece, fermo il limite di € 2.840,51 per figli con età superiore ai 24 anni, coniuge e altri familiari a carico.
• È stata estesa anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto:
o appartenenti al medesimo nucleo familiare del titolare dell’impresa agricola;
o iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti;
o che partecipano attivamente all’esercizio dell’impresa familiare
l’agevolazione prevista per gli anni 2017, 2018 e 2019 (con proroga per il 2020 prevista dalla Legge n. 160/2019) consistente nella non concorrenza dei redditi dominicali e agrari alla formazione della base imponibile IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali titolari d’azienda iscritti nella previdenza agricola.
• Possibilità di applicare il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili ad uso commerciale (classificati nella categoria catastale C/1) con superficie inferiore a 600 mq e relative pertinenze locate congiuntamente, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019.
• Sono considerati tra gli immobili distrutti o inagibili per eventi sismico calamitosi, il cui reddito è escluso da imposizione, anche i fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova.
• Da quest’anno vanno dichiarati i compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, per cui gli stessi optano per la tassazione ordinaria (chi intende usufruire della tassazione sostitutiva deve presentare oltre al modello 730 anche il quadro RM del modello REDDITI).
• Non è stata prorogata per il 2019 la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali.
• È stato aumentato il limite di spesa ad € 800,00 delle spese di istruzione non universitaria detraibili.
• È stata eliminata la detrazione per canoni di locazione per studenti residenti in zone montane o disagiate iscritti ad università (limitata agli anni d’imposta 2017 e 2018).
• Sono state prorogate al 2019 tutte le detrazioni per interventi di recupero edilizio, sisma bonus e bonus verde.
• È riconosciuta la detrazione del 50% per la spesa sostenuta per il riscatto agevolato degli anni di studio previsti per il conseguimento della laurea. Possono fruire del riscatto agevolato coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva;
• Spetta la stessa misura di detrazione per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l‘acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
• Le spese di mantenimento dei cani guida sono detraibili dal 2019 nella misura forfetaria di  € 1.000,00 (anziché € 516,46).
• Sono riconosciuti due nuovi crediti d’imposta spettanti per erogazioni liberali per interventi di realizzazione, manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici (c.d. Sport bonus) e per bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici (esecuzione di interventi per la rimozione dell’amianto).

NOVITA’ per ONERI SOSTENUTI NEL 2020
È opportuno ricordare, in questa sede, che la legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo di utilizzare dal 1° gennaio 2020 metodi di pagamento tracciabili per sostenere le spese di oneri detraibili. È ammessa la possibilità di pagare con strumenti non tracciabili l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. La limitazione non è prevista anche per gli oneri deducibili elencati all’art 10 del TUIR.
Infine si segnala ancora che la Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) ha introdotto una nuova detrazione pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici ubicati nelle zone del centro storico e nelle zone di completamento, compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna., c.d. “Bonus facciate”. Si tratta di una detrazione che dovrà essere gestita a partire dal modello 730/2021.
A partire dal mese di aprile p.v. i nostri uffici sul territorio sono a disposizione per dare assistenza alla compilazione del modello 730/2020 ed alla sua trasmissione all’Agenzia delle Entrate. Chiunque fosse interessato troverà inoltre, presso gli stessi, personale in grado di fornirgli i chiarimenti desiderati.