5 Aprile 2019
LAVORATORI CLANDESTINI, SPESE DI RIMPATRIO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.

Il 2 marzo è entrato in vigore il Decreto ministeriale 22 dicembre 2018 n° 151 che tra le altre norme, prevede che, in caso di sentenza di condona del datore di lavoro per avere assunto lavori extracomunitari privi del regolare premesso di soggiorno, il giudice applichi la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoro straniero.

Tale spesa è stabilita per l’anno 2018 nella misura 1398 euro.

La norma si inserisce in un quadro sanzionatorio particolarmente pesante nei confronti del datore di lavoro che utilizza lavoratori clandestini, ossia cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare. Di seguito una sintesi:
1) Sanzione penale con reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5.000€ per ogni lavoratore clandestino impegnato (art. 22 D.Lgs. 286/98)
2) Sanzione per lavoro nero (art 3 del DL 12/2002 e sue modifiche e integrazini – mancata comunicazione preventiva di assunzione) da 1.800€ a 10.800 € epr ciascuno la voratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 gg di effettivo lavoro.. in concreto la sanzione e quantificabile in complessivi 4.320€ in quanti sanzione non diffidabile, che va maggiorata di un ulteriore 20% perché riguarda clandestini (articolo 3 comma 3-quater DL 12/2002); sanzione accessoria per le spese di rimpatrio, pari 1.398€ (DM 22 dicembre 2018 n° 151)