23 Novembre 2017
LA NORMATIVA SUGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 si definisce scarico qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega in modo continuo il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie per le quali non è necessaria l’autorizzazione allo scarico. Si definiscono acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
Le aziende con scarichi assimilabili a quelli domestici sono quelle dedite:
a) esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) all’allevamento di bestiame;
c) alle attività indicate ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.
E’ vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.