13 Gennaio 2021
LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Il DL n. 183/2020 c.d. “Decreto Milleproroghe” ha fissato all’1.2.2021 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate / Dogane deve emanare il Provvedimento contenente le disposizioni per l’avvio della “lotteria degli scontrini”. Il suo avvio, previsto per il 1° gennaio 2021, è stato pertanto prorogato a data da destinarsi.

In attesa di conoscere ciò vediamo quindi come funziona la lotteria.

Le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettueranno acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, potranno partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

La partecipazione all’estrazione sarà consentita anche con riferimento agli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate.

La partecipazione alla lotteria sarà comunque limitata ai soli acquisti effettuati attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

Per partecipare all'estrazione sarà necessario che i beneficiari, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo specifiche modalità.

A riguardo è opportuno sapere quanto segue.

Codice lotteria

Dal 1° dicembre u.s. nel sito https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale è attivata la sezione “Partecipa ora” nella quale digitando il codice fiscale è possibile generare il codice lotteria indispensabile per partecipare alla lotteria degli scontrini.

Una volta ottenuto il codice lotteria, questo potrà essere stampato ovvero salvato sul proprio dispositivo mobile per poi esibirlo all’esercente al momento dell’acquisto.

Premi

Il cliente potrà partecipare alla lotteria per gli acquisti di beni o servizi effettuati fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi e che sono dotati di strumenti che consentano il pagamento elettronico.

Non saranno validi ai fini della lotteria gli acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Non parteciperanno alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Esercenti che vendono beni e/o servizi

L’esercente prima di emettere lo scontrino elettronico registrerà il codice lotteria che il cliente gli fornirà e sarà tenuto a trasmettere i dati relativi ai corrispettivi telematici entro la fine della giornata di emissione o, in caso di impedimenti tecnici, comunque non oltre 12 giorni dall’emissione.

Se l’esercente tarderà a trasmettere gli scontrini, si parteciperà alle prime estrazioni effettuate dopo l’inoltro degli scontrini; per le estrazioni si prenderà difatti a riferimento il giorno in cui lo scontrino verrà acquisito alla banca dati della lotteria e non la data di emissione dello scontrino.

Le imprese agricole che effettuano vendita diretta sono interessate dalla disposizioni riguardanti la lotteria dello scontrino. Di conseguenza, al pari degli esercenti, dovranno su richiesta del cliente inserire il codice lotteria nel registratore telematico.

Sul punto, è opportuno precisare che il decreto MEF 10 maggio 2019 ha confermato le esenzioni previste dall’articolo 2 del d.P.R. n. 696/96 in tema di obbligo di certificazione dei corrispettivi. Ai sensi della lettera c), del richiamato articolo 2, del d.P.R. n. 696/96, sono escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime dell'articolo 34, del d.P.R. n. 633/72 per le cessioni di prodotti agricoli di propria produzione appartenenti alla Tabella A allegata al medesimo decreto. Per tali soggetti, ancorché esonerati, è comunque possibile emettere il documento commerciale ed aderire, in qualità di esercenti, alla lotteria degli scontrini.

È quindi opportuno che le imprese interessate predispongano tutto quanto necessario per consentire ai propri clienti di partecipare alla citata lotteria. All’uopo è necessario che vengano contattati i tecnici delle imprese installatrici dei registratori telematici per predisporre adeguatamente gli stessi ed ottenere l’assistenza necessaria.

Per ulteriori informazioni si può consultare il seguente sito: https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale.

Sanzioni

Si precisa infine che non sono previste specifiche sanzioni per l’esercente che si rifiuta di registrare e trasmettere il codice lotteria del cliente. Tuttavia, secondo quanto previsto dalla lettera c) dell’articolo 20 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il cliente può comunicare tale circostanza, cioè il rifiuto dell’esercente, accedendo a una sezione dedicata nel portale della lotteria.

Tale segnalazione confluirà nelle informazioni a disposizioni dell’Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza per l’analisi del rischio di evasione.

Per quanto riguarda l’adeguamento del registratore telematico, non sono previste sanzioni specifiche, ma l’adeguamento è, comunque, obbligatorio. Pertanto, anche in assenza di specifiche sanzioni, l’adeguamento tecnico deve essere eseguito.