31 Dicembre 2017
INDICAZIONE OBBLIGATORIA DEL PREZZO DEI SACCHETTI DI PLASTICA SULLA RICEVUTA FISCALE DEI PRODOTTI VENDUTI

Dal 1° gennaio 2018 gli imprenditori agricoli che effettuano vendita diretta devono esporre sulla ricevuta fiscale o sullo scontrino il prezzo dei sacchetti ceduti.
Col decreto legge n. 91 del 2017, infatti, al fine di recepire la Direttiva Europea 2015/720, il Legislatore ha stabilito che dal 1° gennaio 2018 anche i sacchetti leggeri e ultraleggeri (con spessore della singola parete inferiore a 15 micron) utilizzati per il trasporto di merci e prodotti, oppure utilizzati come imballaggio primario in gastronomia, macelleria, pescheria, ortofrutta e panetteria, devono essere biodegradabili e compostabili secondo la norma Uni En 13432 con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile di almeno il 40%.
La norma prevede anche che tali sacchetti devono essere distribuiti esclusivamente a pagamento.
Di conseguenza, sotto il profilo degli adempimenti fiscali, nello scontrino/ricevuta fiscale/fattura di vendita, l’imprenditore in regime “normale” IVA deve obbligatoriamente far risultare il prezzo di vendita dei sacchetti ceduti, esponendolo nel documento fiscale separatamente dai prodotti ceduti.
Trattandosi di un bene che, in passato e nella maggior parte dei casi, è stato ceduto a titolo gratuito al cliente finale, il prezzo di vendita del sacchetto può essere pari al suo costo di acquisto e su tale imponibile va applicata l’aliquota ordinaria nella misura del 22%.

Circa gli adempimenti fiscali a carico degli imprenditori agricoli in regime speciale IVA ai sensi dell’art. 34, l’Agenzia delle Entrate interpellata dalla Coldiretti Nazionale ha affermato che, essendo esonerati dall’emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali, le nuove disposizioni non fanno nascere un “nuovo” obbligo di emissione dello scontrino solo per la cessione delle borse di plastica. Gli importi incassati per le cessioni di sacchetti dovranno, però, essere annotati nel registro dei corrispettivi separatamente da quelli delle altre operazioni.

E’ infine previsto che gli imprenditori che non osserveranno tali obblighi (sia in riferimento all’utilizzo di tale tipologia di sacchetti leggeri ed ultraleggeri, che rispetto alle disposizioni di carattere fiscale), saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, sanzione che potrà essere aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché per il caso in cui vengano utilizzate diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi.