11 Novembre 2020
FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

Anche gli agriturismi tra i beneficiari

 Con l’articolo 58 del Decreto Legge n. 104/2020 (cosiddetto Decreto Agosto) è stato istituito il Fondo Ristorazione, destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti operanti nel settore della ristorazione. In particolare, la disposizione in oggetto è finalizzata all’erogazione di un contributo a fondo perduto destinato alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto in commento (14 agosto 2020), con codice ATECO 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), per l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP compresi quelli vitivinicoli, della pesca e acquacoltura, al fine di valorizzare la “materia prima del territorio”.

Con una modifica sostenuta da Coldiretti, durante l’iter di conversione del Decreto in Legge, il “bonus ristorazione” è stato esteso anche agli agriturismi con codice ATECO prevalente 56.10.12. “Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole” e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi)

Per chiudere il quadro normativo attuale, la Conferenza Stato Regioni del 16 ottobre ha approvato il testo del Decreto attuativo Mipaaf, provvedimento che stabilisce i criteri, i requisiti e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto.

Per l’erogazione del contributo in parola, il fondo ha una dotazione finanziaria pari a 600 milioni di euro per il 2020, che costituisce il limite di spesa complessivo.

Per poter accedere al contributo, i soggetti beneficiari descritti in precedenza devono dimostrare di aver subìto un calo di fatturato e corrispettivi tra marzo e giugno 2020 di almeno tre quarti rispetto al medesimo periodo del 2019. Alle imprese che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito relativo alla riduzione di fatturato e dei corrispettivi.

Per espressa previsione di legge, il contributo viene erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Definiti i potenziali beneficiari e i requisiti per accedere al fondo, dal Decreto Mipaaf abbiamo invece le seguenti linee guida per la presentazione delle domande, la cui data sarà fissata con un successivo provvedimento del Ministero.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso per l'acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e dimostrato attraverso apposita documentazione fiscale, di prodotti agroalimentari. Il contributo per ciascun beneficiario potrà variare da un minimo di 1.000 euro, fino a un massimo di 10.000 euro, al netto dell'IVA.

Il contributo, in ogni caso, non può mai essere superiore all'ammontare complessivo degli acquisti.

REQUISITI RELATIVI ALL'ACQUISTO PRODOTTI AGROALIMENTARI

Per accedere al contributo, il richiedente deve aver acquistato, dopo il 14 agosto 2020, prodotti agroalimentari (inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell'acquacoltura), anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

L'ammontare degli acquisti non può essere inferiore ai 1.000 euro né superiore a 10.000 euro, esclusa l'IVA.

Per rispondere al requisito della valorizzazione della materia prima di territorio il richiedente deve aver acquistato prodotti rientranti nelle seguenti categorie:

  1. i) prodotti da vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  2. ii) prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito.

Ai fini dell'attuazione della presente misura agevolativa sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IPG e di prodotti ad alto rischio di spreco, questi ultimi riportati nell'allegato 1 del decreto. Il Soggetto beneficiario è tenuto ad acquistare almeno 3 differenti tipologie di prodotti agroalimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale.

RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

L'impresa di ristorazione può presentare la domanda di contributo attraverso il portale della ristorazione (piattaforma web di Poste Italiane) o attraverso gli sportelli di Poste Italiane.

Dovrà essere allegato alla domanda anche copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale (l'importo sarà determinato con un successivo decreto ministeriale).

Il soggetto beneficiario, inoltre, è chiamato a rilasciare un'autodichiarazione concernente:

  1. gli aiuti complessivamente percepiti in regime "de minimis" nell'ultimo triennio, incluso l'anno della domanda;
  2. il calcolo dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il richiedente ha avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019;
  3. l'iscrizione dell'attività al registro delle imprese con codice ATECO prevalente;
  4. l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  5. ogni altra richiesta presente nella modulistica predisposta da Poste Italiane.

L'impresa richiedente provvede altresì ad inserire sulla piattaforma della ristorazione, oppure a presentare presso gli sportelli postali i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certificano l'effettivo acquisto e la consegna dei prodotti agroalimentari, anche non quietanzati.

L'accettazione della domanda è subordinata alla verifiche di corrispondenza tra Partita IVA e Codice Ateco del richiedente e alla completezza del corredo documentale.

ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Previa verifica di completezza delle domande presentate, Poste Italiane trasmette al Ministero l'elenco dei potenziali beneficiari con specificazione del contributo da ciascuno richiesto corrispondente alle fatture presentate nella domanda.

Il Ministero, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei requisiti relativi all'acquisto di prodotti agroalimentari, con proprio provvedimento determina il contributo erogabile a ciascun beneficiario. Oltre all'importo minimo di 1.000 euro, saranno ripartite le risorse residue tra i Soggetti beneficiari, fino al raggiungimento del tetto massimo (10.000 euro).

Qualora il totale dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili, il MIPAAF procederà alla determinazione della misura del contributo concedibile in misura percentualmente proporzionale agli acquisti documentati.

Il Ministero, sulla base dell'elenco definitivo dei soggetti beneficiari ottenuto dopo i controlli documentali e la registrazione al Registro Nazionale Aiuti (RNA) per la verifica del rispetto del massimale degli aiuti de minimis da parte di Poste italiane, autorizza la corresponsione di un anticipo pari al 90% del valore del contributo riconosciuto, che avverrà tramite bonifico effettuato da Poste Italiane.

Entro 15 giorni dall'anticipo il soggetto beneficiario presenta a Poste Italiane, con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda, quietanza di pagamento degli acquisti.

Una volta acquisita tale documentazione, saranno emessi i bonifici a saldo del contributo concesso.

Il Ministero, prima di autorizzare il saldo, verifica il rispetto del massimale degli aiuti «de minimis».

CONTROLLI E SANZIONI

Il Ministero, mediante il proprio Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua a campione, nel limite minimo del 5% delle domande, le verifiche relative ai requisiti soggettivi e a quelli relativi ai prodotti acquistati.

Il comma 8 dell'articolo 58 del decreto legge Agosto, prevede che l'indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pari al doppio del contributo non spettante.