7 Aprile 2014
Fisco: OMESSA CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA

L’attuale formulazione dell’art. 35 del DPR 633/72 prevede che l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’Anagrafe tributaria:
- individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività;
- comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita IVA.

Il contribuente che rileva anomalie o errori può fornire chiarimenti all’Agenzia entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, ottenendo il mantenimento della sua partita IVA.

Se invece quanto rilevato è esatto, è dovuta la sanzione di € 516 per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività che sarà iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. Il contribuente può evitare di vedersi notificare la cartella esattoriale, provvedendo a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In questo caso l’ammontare della sanzione dovuta è ridotto a un terzo del minimo (€ 172) e per il suo versamento si può utilizzare il modello F24 già compilato e allegato alla comunicazione.

Tuttavia se la cessazione della partita IVA è avvenuta in periodo anteriore al quinto anno precedente alla comunicazione, non sono dovute più sanzioni. Di ciò bisogna però mettere a conoscenza l’ufficio entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.