14 Aprile 2021
DECRETO LEGGE N. 41 DEL 22 MARZO 2021 (C.D. “SOSTEGNI”). ART.1 – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

DECRETO LEGGE N. 41 DEL 22 MARZO 2021 (C.D. “SOSTEGNI”). ART.1 – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il nuovo contributo a fondo perduto è una misura del governo Draghi inserita nel decreto Sostegni per sostenere alcune delle categorie di imprese e professionisti che sono stati più duramente colpiti dall’emergenza. Infatti, il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica. Vediamo più in dettaglio i punti principali della nuova norma, riservando di fornire ulteriori e più dettagliate informazioni direttamente presso gli Uffici di Zona della Coldiretti.

Beneficiari

Il contributo può essere richiesto:

  • dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato che, nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.
  • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

 

Categorie escluse

Sono esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti:

  • la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore dal 23 marzo 2021;
  • che abbiano attivato la partita Iva successivamente all’entrata in vigore del Decreto quindi a partire dal 24 marzo 2021;
  • gli enti pubblici;
  • gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

 

I requisiti per ottenere il Bonus

I requisiti sono due:

  • aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiora 10 milioni di euro;
  • la riduzione del fatturato: l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, se rispettano il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

Come si quantifica il contributo

L’ammontare del sostegno è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019:

  • 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
  • 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
  • 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.

Con specifico riferimento ai titolari di reddito agrario, occorre far riferimento, per il calcolo del contributo ad essi spettante, all’ammontare del volume d’affari  2019 in luogo dei ricavi e dei compensi.

 

Il contributo minimo e massimo

È garantito un contributo minimo, non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e non inferiore a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

 

L’esclusione dalla tassazione

Il contributo, come già avvenuto per i precedenti sostegni, è escluso da tassazione per le imposte sui redditi e per l’Irap, non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

 

Come richiedere il contributo

Il provvedimento n. 77923/2021 del 23 marzo 2021 del direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione telematica dell’istanza.

Per accedere al contributo occorrerà compilare online un modulo da presentare a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021 (60 giorni), via web. Il contribuente potrà avvalersi dell’intermediario Impresa Verde, che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, potrà delegare l’intermediario anche con apposita delega ad hoc o potrà inviare con proprie credenziali l’istanza accedendo alla sua propria area personale messa a disposizione dall’Agenzia Entrate.

A differenza del precedente contributo del Decreto Rilancio, in questa occasione è possibile effettuare una scelta: il richiedente deve indicare alternativamente se l’importo totale del contributo a fondo perduto spettante debba essere erogato tramite accredito su conto corrente o se intende optare per il riconoscimento dell’intero contributo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24.

Per ciascuna istanza il sistema dell’Agenzia effettuerà verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In ipotesi di esito positivo, le Entrate comunicheranno l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta se prescelto) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” (sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”) accessibile al contribuente o al suo intermediario delegato.