11 Maggio 2017
DATORI DI LAVORO PROCEDURE – ASSUNZIONI

Ai fini di una corretta instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, si ritiene utile ricordare, alle Aziende che assumono o dovranno assumere manodopera, che per non incorrere in irregolarità e conseguenti sanzioni è necessario, che:

  • La comunicazione d’inizio attività lavorativa sia trasmessa al SARE (Semplificazione Amministrativa in Rete) preventivamente, comunque non oltre le 24 ore del giorno precedente l’inizio dell’attività lavorativa. Copia dell’avvenuta comunicazione deve essere consegnata al lavoratore che provvederà a sottoscriverla per ricevuta. Con tale adempimento il datore di lavoro assolve tutti gli obblighi di comunicazione.
  • In caso di assunzione di lavoratori extracomunitari:

        - È necessario avere una copia della documentazione comprovante la valida e corretta e giustificata presenza in Italia;
        - È indispensabile verificare la validità e la durata del permesso;
        - Il permesso di soggiorno per turismo non è documento valido all’instaurazione del rapporto di un lavoro subordinato;
        - In caso di ospitalità/alloggio al lavoratore va presentata comunicazione via fax o raccomandata al Comando di Polizia Locale o alla Questura entro 48 ore dall’arrivo dello straniero.

  • Si fa presente che il contratto di lavoro a tempo determinato applicato ai lavoratori scade solitamente alla data prefissata all’inizio del rapporto di lavoro. Eventuali cessazioni anticipate vanno comunicate entro 5 giorni al centro per l’impiego.
  • Il contratto collettivo prevede che “la qualifica attribuita è valida agli effetti dell’avviamento al lavoro”. I lavoratori devono essere retribuiti con il salario corrispondente ad esso, anche se per esigenze dell’azienda, sono adibiti a lavori della qualifica inferiore. Nel  caso che, sempre per esigenze aziendali i lavoratori sono adibiti a lavori di qualifica superiore, hanno il diritto al trattamento economico previsto per tale qualifica superiore limitatamente alla durata di tale prestazione specifica.  Si rammenta che è indispensabile avere in Azienda, copie delle avvenute comunicazioni di assunzione sottoscritte dai lavoratori.
  • A far data dal 23 dicembre 2015 il datore di lavoro non avrà più l’obbligo della tenuta del registro infortuni, ma nulla è mutato rispetto all’obbligo di denunciare infortuni avvenuti in Azienda. Rimane inoltre l’obbligo per l’Azienda di conservare il Registro infortuni per la verifica di eventuali casi avvenuti in data precedente l’applicazione del Decreto Legislativo 151/2015 art.21 comma 4.
    Importante ricordare che eventuali denunce d’infortunio occorse all’operaio vanno immediatamente segnalate ai nostri Uffici e va fatta immediata comunicazione agli Enti preposti (INAIL e Pubblica Sicurezza).