22 Maggio 2017
CESSIONE DI TERRENI AGRICOLI ED EDIFICABILI – RIVALUTAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2017

Chi vende terreni agricoli acquistati da meno di 5 anni, e/o terreni edificabili, acquistati in qualsiasi data, per il Fisco effettua un’operazione soggetta a tassazione.
Nella dichiarazione dell’anno in cui ha percepito il corrispettivo deve, infatti, indicare quale reddito la differenza tra quanto realizzato a seguito della vendita ed il valore dello stesso bene al momento in cui ne è venuto in possesso.
Spesso l’imposizione diventa molto onerosa. I motivi possono essere molteplici, ma il caso più frequente si riscontra quando il terreno nel momento della sua acquisizione era a destinazione agricola, mentre in quello della vendita è divenuto edificabile.
Nella Legge di Stabilità (finanziaria) per il 2017 il legislatore ha riproposto, per la quattordicesima volta, la possibilità di far riconoscere, in fase di determinazione della plusvalenza realizzata, quale valore all’inizio di possesso del terreno, quello che lo stesso aveva alla data del 1/1/2017. In molti casi viene, così, ridotto in modo molto sensibile l’importo delle imposte che il venditore deve pagare.
Per usufruire di ciò bisogna seguire una precisa procedura.

Per prima cosa bisogna far determinare entro il 30/6/2017 il valore del terreno, al primo di gennaio dello stesso anno, da un professionista o da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e perito industriale edile, perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34), il quale, entro tale scadenza, dovrà redigere una apposita perizia di stima asseverata.
Ai fini dell’asseverazione la perizia può essere presentata presso un Tribunale, un Giudice di pace o un notaio.
Per ottenere l’affrancamento, si dovrà poi pagare un’imposta sostitutiva pari all’8% del valore del terreno al primo gennaio indicato sulla perizia. Il contribuente può decidere di pagare l’importo così calcolato in un’unica soluzione entro il 30/6/2017 oppure in tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla stessa data, applicando alle rate successive alla prima gli interessi del 3%.
L’operazione è considerata perfezionata se oltre all’asseverazione della perizia viene effettuato il versamento dell’unica soluzione o della prima rata entro il 30/6/2017.

Siccome la possibilità di rivalutare i terreni è stata concessa anche negli ultimi anni con riferimento al primo gennaio di ciascuno di essi, è concessa la possibilità di effettuare nuovamente l’operazione a chi lo ha già fatto. In tal caso è necessario entro il 30/6/2017 disporre di una nuova perizia di stima asseverata e versare l’imposta sostitutiva dovuta sul “nuovo” valore all’1.1.2017, detraendo quanto già versato la prima volta, oppure, chiedendone il rimborso.
Per valutare se la descritta “opportunità” sia davvero vantaggiosa, è necessario confrontare l’imposta sostitutiva, che il contribuente deve pagare nel caso in cui ne usufruisca, con quelle dovute senza ricorrervi. A seconda dei casi, il risultato può essere diverso.

Chiunque ne fosse interessato, può chiedere maggiori informazioni presso le sedi locali di IMPRESA VERDE LIGURIA SRL.