28 Luglio 2017
AGRITURISMO CON ATTIVITA’ SPORTIVA: NON E’ OBBLIGATORIO INSTALLARE I DEFIBRILLATORI

Il Governo, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, ha provveduto a far entrare in vigore dal 1° luglio scorso, l’obbligo di dotazione e di impiego dei defibrillatori semiautomatici a carico di società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, con particolare riguardo all’esercizio di attività sportive con elevato impegno cardiocircolatorio.  Su sollecitazione di Coldiretti , che aveva sollevato la questione se tale obbligo poteva considerarsi esteso anche alle imprese agricole, in primis quelle operanti nel settore agrituristico, nel caso in cui offrissero ai propri clienti la possibilità di svolgere attività sportiva non agonistica o amatoriale,  è stato confermato che l’obbligo, entrato in vigore dal primo luglio, non è riferibile alle imprese agrituristiche.

Con riferimento al Decreto Ministeriale del 2011 che delega alle Regioni il compito di individuare i luoghi dove i defibrillatori devono essere collocati, prediligendo  “luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico e, in genere, ove sia più attesa l’incidenza di arresti cardiaci, tenendo conto comunque della distanza dalle sedi del sistema di emergenza”,  Coldiretti ha sottolineato che sarebbe opportuno che le Regioni considerino anche queste aziende quali luoghi di afflusso in cui installare i dispositivi “salvavita”, al cui acquisto sono destinate le risorse finanziarie stanziate dallo Stato (legge finanziaria n.191 del 2009).