10 Dicembre 2020
ACCONTO 2020 – NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO

Proroga a favore dei contribuenti no Isa

Il c.d. Decreto “Ristori-quater” riconosce la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 a favore dei soggetti no ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) aventi domicilio fiscale / sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale (a prescindere, quindi, dalla colorazione della propria Regione / Provincia autonoma), con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni, che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi nel primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.

La medesima proroga spetta, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi, a favore dei soggetti no ISA:

  • esercenti l’attività nei settori economici individuati dalla Tabella 1, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” e dalla Tabella 2, DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”, aventi domicilio fiscale / sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone rosse”);
  • esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (“3”) e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 2, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone arancio”).

 

Proroga a favore dei soggetti Isa

A favore dei soggetti ISA l’art. 98, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” ha disposto la proroga al 30.4.2021 del termine di versamento della seconda / unica rata dell’acconto 2020 a condizione che si sia verificata una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 almeno pari al 33% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019. L’art. 6, DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis” ha riconosciuto il differimento al 30.4.2021,indipendentemente dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi, a favore dei soggetti ISA:

  • esercenti l’attività nei settori economici individuati dalla Tabella 1, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” e dalla Tabella 2, DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”, aventi domicilio fiscale / sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone rosse”);
  • esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (“3”) e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 2, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone arancio”).

Più in generale, la proroga di cui si parla:

  • non riguarda i soggetti privati”;
  • opera anche per i soggetti che partecipano, a società / associazioni / imprese ossia a collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale, soci di società di persone, soci di associazioni professionali e soci di società di capitali trasparenti;
  • non interessa per l’acconto 2020 dei contributi previdenziali, dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione IVS / Gestione Separata INPS, il cui termine è ordinariamente fissato al 30.11.2020.