3 Luglio 2020
UFFICIALE LA PROROGA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Dopo l’annuncio da parte del MEF con il Comunicato stampa 22.6.2020, n. 147, a seguito della pubblicazione del DPCM 27.6.2020 sulla G.U. 29.6.2020, n. 162 è ufficiale la proroga del termine di versamento delle imposte risultanti dal modello REDDITI 2020.

Soggetti interessati dalla proroga

La proroga riguarda coloro che contestualmente:
• dichiarano ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569;
• esercitano un’attività d’impresa / lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, a prescindere dall’applicazione o meno dello stesso.
Al sussistere di tali condizioni la proroga opera anche nei confronti dei soggetti che per il 2019 adottano il regime dei minimi / forfetari.
Di conseguenza, tutti i contribuenti di cui sopra tenuti ai versamenti entro il 30.6.2020 possono provvedere ad effettuare gli stessi:
• entro il 20.7.2020, senza alcuna maggiorazione;
• dal 21.7 al 20.8.2020, con la maggiorazione dello 0,40%.
Imposte risultanti dal modello Redditi 2020
La proroga riguarda, oltre al versamento del saldo 2019 e dell’acconto 2020 di IRPEF / IRES, anche quello relativo a:
• addizionali IRPEF (regionale / comunale);
• maggiorazione IRES per le società di comodo;
• contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
• cedolare secca;
• acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
• IVIE / IVAFE.
Va evidenziato che la proroga riguarda anche il versamento:
– del diritto CCIAA 2020, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi;
– dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni d’impresa (unica soluzione / prima rata) ai sensi dell’art. 1, commi da 696 a 730, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), posto che il versamento va effettuato entro il termine previsto per le imposte sui redditi;
– dell’imposta sostitutiva del 20% - 26% dovuta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni (da dichiarare, rispettivamente, nella Sezione I e II del quadro RT del modello REDDITI 2020 PF);
• non interessa il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni (3° rata rivalutazione 1.1.2018; 2° rata rivalutazione 1.1.2019; unica soluzione / 1° rata rivalutazione 1.1.2020), in quanto il relativo termine è specificamente individuato dalla norma di riferimento.
Va considerato che in caso di scelta per il versamento rateale, posto che la rateazione deve concludersi entro il mese di novembre, il numero massimo di rate è pari a 5.
Imposte risultanti dal modello Irap 2020
La proroga in esame riguarda anche l’IRAP risultante dal modello IRAP 2020, “ove non sussistano le condizioni per l’applicazione dell’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020”.
Va infatti considerato che il citato art. 24 prevede l’esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e/o di lavoro autonomo con ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del citato Decreto (in generale, 2019).