Trova quindi definitiva applicazione quanto descritto nell’articolo stesso che recita “La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo”.
È evidente che lo scopo della norma è quello di sgravare le imprese agricole da adempimenti amministrativi che –andando inutilmente a complicare modalità di smaltimento di per se stesse complesse- possono indurre a comportamenti poco trasparenti. Al link il testo completo della risposta ministeriale.