La Regione sospende le attività dei selvicoltori, salvo nel caso in cui si debba garantire la continuità delle filiere
È del 25/03/2020 la nota della Regione Liguria che chiarisce che le attività selvicolturali (caratterizzate dal codice ATECO 02) non rientrano tra quelle ritenute essenziali elencate nell’Allegato 1 del D.P.C.M. 22/3/2020 e pertanto, ai sensi dell’art. 1, lettera a) del medesimo provvedimento, sono sospese, anche nel caso le stesse siano condotte da aziende agricole (ATECO 01) o da altri soggetti privati.
Tuttavia restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività (come ad esempio il cippato per la produzione energetica, o attività territoriali connesse a cantieri di ingegneria civile), nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, il quale ha comunque la facoltà di sospendere l’attività qualora lo ritenga necessario. Per tale comunicazione si può utilizzare il modello allegato.
Viene inoltre specificato che il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 , cosiddetto "cura Italia", all’art 103 comma 2 prevede che tutte le concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile (comprese quindi autorizzazioni per piste di esbosco, tagli, etc.) conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020.