Il 30.11.2020 è stato pubblicato sulla G.U. il DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori quater” contenente “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” al fine di sostenere i settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, volte al contenimento del contagio, adottate con i DPCM del 24.10.2020 e del 3.11.2020.
Tra le novità introdotte vi è stata la proroga, a favore di alcuni contribuenti, dei versamenti tributari e contributivi scadenti nel mese di dicembre relativi all’IVA e alle ritenute su redditi di lavoro dipendente e ai contributi.
In dettaglio, la sospensione interessa i versamenti dei termini scadenti nel mese di dicembre relativi a:
- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 e dell’addizionale regionale e comunale IRPEF, operate in qualità di sostituto d’imposta;
- contributi previdenziali ed assistenziali, compresi quelli dovuti alla Gestione separata INPS.
- IVA.
Relativamente a quest’ultima imposta, stante la genericità della formulazione contenuta nel decreto, la sospensione riguarderebbe:
– l’IVA dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili, in scadenza il 16 dicembre;
– l’acconto IVA 2020 in scadenza il 28 dicembre;
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro il 16.3.2021;
ovvero
- in forma rateizzata, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo di cui la prima rata con scadenza il 16.3.2021.
Non tutti i contribuenti possono però godere della sopra descritta agevolazione. Tra coloro che possono beneficiare della sospensione in esame vi sono:
- le imprese e i lavoratori autonomi aventi domicilio fiscale o sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale con ricavi o compensi 2019 non superiori a € 50 milioni, che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso mese del 2019.
- i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.12.2019;
- esercenti attività dei servizi di ristorazione aventi domicilio o sede legale o operativa nelle aree caratterizzate da elevata / massima gravità (“3” - “4”) e da un livello di rischio alto individuate alla data del 26.11.2020 con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020 e 30, DL n. 149/2020 (zone “arancioni” / zone “rosse”), indipendentemente dalla riduzione del fatturato e dei corrispettivi.
Tra questi ultimi vi sono anche le imprese agrituristiche che svolgono attività di ristorazione in Liguria, in quanto alla data del 26.11.2020 la nostra Regione era tra quelle classificate zona “arancione”.