L’art. 1, comma 662, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) ha demandato ad un apposito Decreto, da emanare annualmente, l’incremento delle percentuali di compensazioni applicabili al legno e alla legna da ardere.
In particolare, è stato disposto che “con decreto ... da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell’articolo 34, comma 1, [DPR n. 633/72], le percentuali di compensazione di cui al medesimo articolo 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2019”.
Relativamente al 2019 le percentuali di compensazione sono state determinate dal DM 27.8.2019 in misura pari a 6%.
Per il 2020, invece, con il recente Decreto del 5.2.2021, pubblicato sulla G.U. 23.2.2021, n. 45, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato le percentuali di compensazione con “effetto dal 1° gennaio 2020”, incrementando dal 6% al 6,4% la percentuale di compensazione applicabile ai seguenti prodotti:
- legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura;
- legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.
Si evidenzia che tale disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2020, mentre la sua pubblicazione è avvenuta il 23.2.2021, ossia successivamente al termine di versamento dell’IVA relativa alle liquidazioni mensili ovvero del primo, secondo e terzo trimestre 2020.
Pertanto i produttori agricoli che nelle liquidazioni periodiche 2020 hanno utilizzato la “vecchia” percentuale (6%), potranno recuperare la differenza, ossia il maggior versamento, nel modello IVA 2021, come avvenuto in situazioni simili precedenti.