L’articolo 26 del decreto legge N°23 dell’ 8/04/2020 al fine di semplificare il versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche di importo superiore a € 77,47 “senza IVA” ha riformulato il comma 1-bis dell’art. 17, DL n. 124/2019 prevedendo, a regime, che:
• nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia di importo inferiore a € 250, ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a € 250, il versamento può essere effettuato entro il 20.7, ossia entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre.
• se l’imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre è complessivamente inferiore a € 250, il versamento dell’imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre può essere effettuato entro il 20.10, ossia entro il termine previsto per il versamento dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre.
• Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre (giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento ossia 20.10 e 20.1).
Per maggiori informazioni rivolgetevi agli uffici Coldiretti.
29 Aprile 2020
MODIFICATI I TERMINI DEL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE E-FATTURE