10 Marzo 2021
L’UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2020

La presenza di una dichiarazione annuale IVA a credito consente al contribuente alternativamente di:

  1. riportare il credito all’anno successivo e scomputarlo nelle relative liquidazioni periodiche;
  2. riportare il credito all’anno successivo e utilizzarlo in compensazione;
  3. richiederlo a rimborso.

L’utilizzo del credito iva in compensazione può essere di tipo verticale od orizzontale. Per verticale si intende l’utilizzo con un debito della stessa imposta, per orizzontale l’utilizzo con  un debito relativo ad altre imposte.

Mentre la compensazione verticale non è soggetta ad alcuna limitazione, la compensazione orizzontale del credito IVA annuale incontra una serie di limitazioni collegate all’ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento delle imposte.

  • Fino a euro 5.000,00: non è prevista alcuna limitazione alla compensazione e non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale.
  • Oltre euro 5.000,00: la compensazione orizzontale, nel mod. F24, può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e quest’ultima va presentata munita del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

Per i contribuenti soggetti agli Indicatori Sintetici di Affidabilità (cosiddetti ISA)  che hanno ottenuto un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per il 2019 / 8,5 quale media per il 2018 - 2019 è previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui.

Il credito iva può essere chiesto a rimborso in caso di cessazione dell’attività al sussistere dei seguenti requisiti:

  1. a) l’aliquota media delle operazioni attive è inferiore a quella degli acquisti;
  2. b) le operazioni non imponibili sono superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate;
  3. c) per acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
  4. d) in presenza di prevalenza di operazioni non soggette ad IVA;
  5. e) per soggetti non residenti.
  6. f) inoltre, a favore dei produttori agricoli che applicano il particolare regime di detrazione dell’iva previsto dall’art. 34 del DPR n. 633/72, il comma 9 prevede la possibilità di richiedere a rimborso il credito riferito all’IVA c.d. “teorica”, che si genera in caso di cessioni all’esportazione o a seguito di ricezione di una dichiarazione di intento ad acquistare in esenzione di imposta da parte di un esportatore abituale, relativamente ai prodotti agricoli di cui alla tabella A parte I dpr 633/72.

Per tutte queste casistiche il credito IVA deve essere superiore a € 2.582,28. Il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito, ancorché inferiore al predetto importo minimo.

Inoltre il credito Iva può essere richiesto a rimborso, a prescindere dal sussistere dei predetti requisiti in caso di cessazione dell’attività ovvero per il minor importo risultante dalle dichiarazioni annuali dell’ultimo triennio.

Infine, in merito alla cifra richiesta possiamo ancora fare una distinzione. Il rimborso di un importo fino a € 30.000 è erogato senza prestazione di alcuna garanzia e non richiede il visto di conformità.

Il rimborso di importo superiore a € 30.000 è  erogato alternativamente:

1) previa prestazione di garanzia fideiussoria (rilasciata da un istituto di credito o un’assicurazione);

2) senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.