Dal 1° luglio nuova soglia a 2.000 euro
A decorrere dall’1.7.2020 scatta la riduzione da € 3.000 a € 2.000 della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, lo stabilisce l’art. 18, D.L. n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” che introducendo il nuovo comma 3-bis all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, ha previsto la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 3.000 a € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021. Dall’1.1.2022 il limite è ulteriormente ridotto a € 1.000.
Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche.
La limitazione riguarda “complessivamente” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati.
Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale e/o da accordi contrattuali.
I trasferimenti di importo pari / superiore a € 2.000, vanno effettuati tramite intermediari abilitati (Banche, Poste, ecc.).
E’ possibile prelevare / versare in contante dal proprio c/c, poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi.
E’ importante prestare attenzione alle sanzioni che sono applicabili a tutte le persone coinvolte nell’operazione, quindi non solo al soggetto che effettua il trasferimento ma anche a chi riceve la somma in contanti.
• Sanzione da 2000 € a 50.000 €
• Sanzione da 10.000 € a 250.000 € per importi superiori a 250.000 €
3 Luglio 2020
LIMITE ALL’USO DEL DENARO CONTANTE