In seguito all’emanazione del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” sono stati avanzati aiuti per le Imprese
• Proroga dei versamenti
L’articolo 60 del Decreto Legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto una proroga generalizzata al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, proroga applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza appunto alla data del 16 marzo 2020.
Ma per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione operanti nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro realizzati nel periodo di imposta 2019, sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Per i soggetti per cui si prevede la sospensione dei versamenti, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Restano al contrario fermi gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e di corrispettivi telematici che non sono stati prorogati dalle misure del Governo.
• Aziende agrituristiche: proroga versamenti
Per le “imprese turistico-ricettive” considerate dal DL del 2 marzo scorso con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, è prevista la sospensione dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020 dei seguenti adempimenti:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
Nella stessa disposizione è inoltre disposta in favore dei soggetti in parola, la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel solo mese di marzo 2020.
Il versamento, stante le attuali disposizioni, dovrà essere effettuato, in un’unica soluzione e senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo.
Considerato lo spirito della legge di agevolare le imprese che esercitano attività turistico-ricettive che operano sull’intero territorio nazionale, sono ricomprese nell’ambito soggettivo di applicazione della norma anche le imprese agricole che esercitano attività agrituristica di ospitalità: pertanto rientrano in tale casistica le imprese agricole che svolgono l’attività di alloggio connesse alle attività agricole con codice ATECO: 55.20.52.
Con il decreto “Cura Italia” tale intervento è stato esteso anche ai soggetti che gestiscono attività di ristorazione e pertanto si presume anche alle aziende agricole che svolgono l’attività di ristorazione in connessione a quella agricola, ovvero somministrazione pasti e bevande con codice Ateco 56.10.12.
• Sospensione termini versamenti agenti della riscossione
Sono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. La sospensione si applica anche con riferimento agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie della Comunità europea e della connessa IVA all’importazione
Sono, altresì, differiti al 31 maggio 2020 i termini delle rate in sospeso delle misure di “rottamazione ter” finalizzata a favorire la definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione e del cosiddetto “saldo e stralcio” per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica.
• Proroga adempimenti diversi dai versamenti
Il Decreto Legge 18 del 17 marzo scorso, cosiddetto “Cura Italia”, dispone oltre alle sospensioni dei termini di versamento di imposte e contributi, anche la sospensione degli adempimenti fiscali diversi dai versamenti per i contribuenti localizzati su tutto il territorio nazionale.
In particolare, il decreto prevede il rinvio degli adempimenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio e l’effettuazione degli stessi entro il 30 giugno prossimo senza applicazioni di sanzioni.
Un adempimento sicuramente prorogato è quello relativo alla presentazione della dichiarazione Iva 2020 relativa all’anno contabile 2019, la cui originaria scadenza era fissata per il 30 aprile e che, inseguito al decreto, viene differita al 30 giugno.
Tra gli altri adempimenti in scadenza nel periodo oggetto di sospensione slitta anche la presentazione dei modelli Intrastat che, come sottolineato anche dall’Agenzia delle Dogane, andrà «effettuata entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni».
Anche la denuncia di esercizio per i depositi di carburanti (o altri prodotti energetici) per uso agricolo, industriale e privato, aventi capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc, nonché sugli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi agricoli, industriali e privati, prevista dalla legge di stabilità 2020 da effettuarsi entro il 1/4/2020 è stata prorogata al 30 giugno 2020 (come affermato dall’Agenzia delle Dogane con nota del 18/3/2020).
Si ritiene ad oggi che possano essere oggetto di proroga anche i seguenti adempimenti:
la presentazione dell’esterometro relativo al primo trimestre 2020 in scadenza ordinariamente al 30 aprile 2020;
la presentazione della liquidazione periodica iva del 1° trimestre 2020 la cui scadenza è al 31 maggio: in merito a questo adempimento si precisa che essendo il 31/5 domenica, la scadenza è di diritto prorogata al 1° giugno, e pertanto su tale adempimento servirà un chiarimento da parte dell’Agenzia Entrate per fare riferimento alla scadenza tecnica, cioè al 31 maggio, con la conseguenza che lo stesso dovrebbe essere incluso fra i prorogati al 30 giugno 2020.
Sostegno del lavoro
• Bonus lavoratori autonomi
Il decreto prevede un bonus da 600 euro, attualmente per il solo mese di marzo, per tutte le partite Iva non appartenenti a ordini professionali, ad integrazione o sostituzione dei mancati guadagni causati dalla pandemia.
In particolari il bonus è disposto per i lavoratori autonomi, titolari di partita Iva iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) tra cui rientrano coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli professionali purché non percepiscano già una pensione e non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
L’indennità è erogata dall’Inps previa domanda e non concorre alla formazione del reddito. Al momento in cui si scrive siamo in attesa della Circolare dell’Istituto per le modalità operative di inoltro delle domande.
• Operai Agricoli a tempo determinato: indennità
Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è erogata dall’INPS, previa domanda da presentare all’istituto non appena saranno disponibili le circolari attuative della norma con le modalità operative.
• Proroga del termine di presentazione della domanda di disoccupazione agricola
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure ad essi equiparate il termine per la presentazione delle domande finalizzate all’ottenimento dell’indennità di disoccupazione agricola relative al 2019 è prorogato al 1° giugno 2020 (rispetto al termine ordinario del 31 marzo), solo per le domande non già presentate in competenza 2019.
• Fondo Integrazione Salariale
In considerazione della sospensione delle attività lavorative in conseguenza dell’emergenza, ai datori di lavoro, anche del settore della pesca, con riferimento al CCNL legge 413/84, che hanno più di cinque dipendenti, è riconosciuta la possibilità di attivare il Fondo Integrazione Salariale per i propri lavoratori dipendenti, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Il trattamento del Fis è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
In questo caso è necessario, a cura del datore di lavoro, attivare la consultazione sindacale.
• Cassa Integrazione in deroga
In considerazione della sospensione delle attività lavorative in conseguenza dell’emergenza, ai datori di lavoro, anche del settore agricolo e della pesca (legge 250/58), che non accedono ad altri ammortizzatori sociali, è riconosciuta la possibilità di usufruire della Cassa integrazione salariale in deroga per i propri lavoratori dipendenti, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Per i lavoratori del settore agricolo, il trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga per le ore di riduzione o sospensione delle attività vale ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Il trattamento di Cassa integrazione in deroga è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
Per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti è necessario un previo accordo (anche in via telematica) con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.
I trattamenti di cui all’articolo in esame sono concessi con provvedimento delle Regioni.
Sostegno finanziario
• Sostegno finanziario micro, piccole e medie imprese
Il nuovo decreto-legge ha previsto anche una moratoria generale, fino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima di detta data, per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.
In considerazione del carattere generale e straordinario della norma, la predetta sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing è applicabile anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario già concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dello strumento agevolativo “Beni strumentali - Nuova Sabatini”, anche in deroga al limite massimo di durata del finanziamento (5 anni).
• Arresto temporaneo imbarcazioni da pesca
Il Decreto legge del 17 marzo 2020, n°18 “Cura Italia” all’art.78 prevede l’attivazione di uno stanziamento su un Fondo destinato all’arresto temporaneo delle attività di pesca per tutte le imprese.
In attesa dei provvedimenti attuativi del Decreto legge, per attivare i contributi previsti, è necessaria la dimostrazione dell’avvenuta interruzione dell’attività di pesca e la contezza delle giornate di fermo di emergenza effettuate.
Vale per tutti gli attrezzi.
Per chi si vuole fermare, l’armatore dovrà fare una autodichiarazione di mancata effettuazione dell’attività di pesca per emergenza sanitaria da inviare a mezzo PEC (o in mancanza a mezzo mail ordinaria), entro le ore 24 del giorno precedente la sospensione dell’attività.
In tale autodichiarazione dovranno essere indicate le barche che usciranno e quelle che si fermano. Per queste ultime l’armatore dovrà comunicare anche l’ubicazione delle imbarcazioni.
Non è necessaria la consegna dei documenti alla capitaneria.
Ricordiamo che per quanto riguarda le imbarcazioni che esercitano lo strascico, dovendo mantenere gli obblighi derivanti dal Decreto n. 13128 del 30 dicembre 2019 riferito all’ arresto temporaneo dell’attività di pesca per unita autorizzate alla pesca con sistema strascico cd. “ Fermo Biologico “, le giornate già inviate come giornate aggiuntive per “Fermo biologico”, non si possono conteggiare al fine delle giornate pregresse e future per Emergenza Covid 19.
Riassumendo solo per le imbarcazioni che esercitano lo strascico:
- Entro le ore 24 del giorno precedente mandare mail alla capitaneria, se il giorno successivo si sta fermi per EMERGENZA COVID -19;
- Entro le ore 9,00 del giorno stesso in cui si sta fermi, mandare mail alla capitaneria per FERMO TECNICO aggiuntivo cd. Fermo Biologico.
In merito alle giornate pregresse, alla loro decorrenza e alle modalità di autodichiarazione, così come indicate nella precedente Circolare del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 6233 del 20 marzo 2020, ad oggi abrogata, riteniamo che le stesse saranno chiarite attraverso il decreto attuativo o successive circolari esplicative.
Le modalità di calcolo delle giornate di fermo e i tempi e/o modi di pagamento, saranno oggetto di un decreto attuativo da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che al momento in cui si scrive non è stato ancora emanato.