L’avvenuta presentazione dell’istanza di riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati è indicata sulle visure catastali. Il fatto assume particolare rilevanza in quanto i benefici fiscali previsti per i fabbricati rurali (ad esempio l’esenzione da IMU per quelli strumentali) sono goduti solo in presenza della specifica annotazione su di esse. Pari importanza, specie per gli effetti sanzionatori, assume anche l’obbligo di segnalare che tali requisiti sono venuti meno.
Le modalità di presentazione agli Uffici provinciali delle domande e delle autocertificazioni per l’inserimento e per la cancellazione negli atti catastali del requisito di ruralità sono state previste da un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012.
Dell’avvenuta presentazione delle domande di riconoscimento è fatta menzione sulle visure catastali con l’apposizione per ogni unità immobiliare interessata dell’annotazione “Dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda prot. n. …….. del ………….”
Invece, per le unità che perdono i requisiti di ruralità deve essere presentata entro 30 giorni un’apposita richiesta che successivamente viene menzionata sulle visure con l’annotazione “Cancellazione, a seguito di richiesta prot. n. …….. del ………, dell’annotazione relativa ai requisiti di ruralità apposta in data ………………….”.
I casi più frequenti, in cui un’unità immobiliare non è più rurale, sono:
- chiusura della partita IVA
- cancellazione dalla CCIAA
- richiesta di pensione per cessata attività
- cessazione di affitto fondo rustico
- cambio destinazione d’uso
Bisogna fare molta attenzione! Se la richiesta di cancellazione dell’annotazione è presentata dopo la scadenza, infatti, è previsto che la tardività sia punita con la sanzione da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 8.264,00 per ogni unità immobiliare per cui la segnalazione non è stata presentata.
I ritardatari possono comunque ottenere la riduzione della sanzione ricorrendo al così detto “ravvedimento operoso”. Applicando le modalità previste dall'attuale testo normativo, infatti, la tardiva presentazione delle istanze può essere regolarizzata prima che sia notificata la sanzione, pagando spontaneamente la sanzione nelle seguenti misure
- 1/9 del minimo (€ 114,00) entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione
- 1/8 del minimo (€ 129,00) entro un anno dall’omissione o dall’errore
- 1/7 del minimo (€ 147,00) entro due anni dall’omissione o dall’errore
- 1/6 del minimo (€ 172,00) oltre due anni dall’omissione dalla scadenza