L’art. 222 del cosiddetto Decreto Rilancio aveva previsto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. La disposizione risulta operativa non per la generalità delle imprese agricole ma più specificatamente per le sole imprese che operano nelle filiere agrituristiche,
apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura. Queste imprese vengono infatti identificate tramite il corrispondente codice ATECO elencato appositamente nelle norme emanate in riferimento allo sgravio.
In data 12/04/2021, è inoltre uscita la Circolare n. 57 dell’Inps, con la quale l’istituto ha previsto la procedura per l’accesso al beneficio, procedura che le imprese interessate avrebbero dovuto concludere presentando un’istanza di accesso entro 30 giorni dalla data del 12 aprile 2021 utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it.
Proprio in questi giorni, l'INPS ha pubblicato un nuovo messaggio, n. 1850 del 07/05/2021, con il quale dispone la proroga della domanda di esonero ex art. 222 DL 34/2020, per aggiornare il modulo on-line. La disponibilità del modulo aggiornato e il nuovo termine di invio saranno successivamente comunicati.
Pertanto, per chi aveva a suo tempo effettuato il versamento, si può recuperare solo la quota a carico del datore di lavoro dei contributi Inps versati nel periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020.
Tutto questo dopo aver inviato la domanda, aver ricevuto sul proprio cassetto previdenziale il codice autorizzazione 8J ed avere il durc in regola.
Al momento quindi rimaniamo in attesa di avere ulteriori indicazioni per le domande già presentate e per le domande ancora da presentare.