Al fine di agevolare le imprese nel periodo di emergenza COVID19, alleviandole da alcuni adempimenti che avrebbero reso difficile applicare le disposizioni sanitarie a contrasto dell’epidemia e fornendo loro entro certi limiti anche un aiuto finanziario, il Governo è intervenuto nei mesi di marzo ed aprile a modificare con proroga le scadenze di pagamento dei tributi e dei contributi di questi due mesi e di maggio 2020.
In particolare con il DL n. 18 del 17/3/2020, cosiddetto “Cura Italia”:
1. ha disposto a favore di imprese turistico-ricettive, tra cui le imprese agricole con attività agrituristiche di somministrazione e/o ospitalità, la sospensione sino al 1 giugno 2020 dei termini in scadenza nel periodo 2 marzo – 30 aprile 2020 relativi
• al versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati, operate in qualità di sostituto d’imposta;
• e ai versamenti / adempimenti connessi con i contributi previdenziali e assistenziali / premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).
2. ha previsto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a 2 milioni di euro la sospensione sino al 1° giugno 2020 dei versamenti “da autoliquidazione” in scadenza nel periodo 8.3 - 31.3.2020 relativi
• alle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d’imposta;
• all’IVA;
• ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL
Successivamente con il DL n. 23 del 8/4/2020, cosiddetto “Liquidità”, sono state previse le sospensioni dei versamenti di ritenute / contributi / IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 per i soggetti che presentano specifici requisiti in termini di ammontare di ricavi / compensi 2019 (fino a € 50 milioni ovvero superiori a tale importo) e che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. Per essi è stata prevista la sospensione sino al 30 giugno 2020 dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 in presenza di una riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% rispettivamente:
– nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 (per rinviare i versamenti di aprile);
– nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019 (per rinviare i versamenti di maggio).
ULTIMA NOTIZIA: Grazie all’interessamento della COLDIRETTI, in fase di conversione del DL n. 18 del 17/3/2020 (“DL cura Italia”) è stato approvato in via definitiva un emendamento che prevede che per le imprese florovivaistiche i versamenti delle ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, siano sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 15 luglio 2020, mentre quelli in autoliquidazione relativi all’IVA siano sospesi in relazione al periodo 01/04-30/06/2020. Il relativo versamento di tali adempimenti dovrebbe essere effettuato entro il 31 luglio 2020 (o in 5 rate mensili di pari importo).
Nella tabella sono riepilogate le nuove scadenze certe dei pagamenti previsti per le imprese agricole.
2 Maggio 2020
DIFFERIMENTO TERMINI DI PAGAMENTO