Articolo 24 DECRETO LEGGE N°34 19/05/20”RILANCIO”
L’articolo 24 dispone che, per il periodo d’imposta 2019, tutti i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro al 31 dicembre 2019, non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuto per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. L’importo dell’acconto per il 2020 non versato verrà escluso dal calcolo del relativo saldo.
Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
Le predette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 N° 1863, sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Gli uffici della Coldiretti sono a disposizione per ulteriori informazioni.
29 Maggio 2020
DECRETO RILANCIO: ESENZIONE IRAP