L’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 cosiddetto “decreto rilancio” ha riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” esercenti attività d’impresa, attività di lavoro autonomo o titolari di reddito agrario, titolari di partita IVA.
Il contributo spetta anche ai titolari di reddito agrario, pertanto tutte le imprese agricole (ditte individuali e società semplici) sono potenziali beneficiarie purché i ricavi conseguiti nel 2019 non abbiano superato i 5 milioni di euro.
Il beneficio è riconosciuto a condizione che l’attività non sia cessata alla data della sua richiesta e che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 risulti inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (una perdita, cioè, di fatturato o di corrispettivi superiore al 33 per cento).
Per la determinazione degli importi relativi al fatturato e ai corrispettivi del mese di aprile 2020 e 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Per coloro, che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito della riduzione dei due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi.
Il contributo a fondo perduto si sostanzia in una percentuale della differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come di seguito illustrato:
a) 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a 400.000 euro;
b) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
c) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.
Il contributo non può essere comunque inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, e, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e al valore della produzione netta dell’IRAP.
L’erogazione del contributo sarà attivata con un’istanza da presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate definirà le modalità di effettuazione dell’istanza, il relativo contenuto, i termini di presentazione della stessa ed ogni altro elemento necessario.
Impresa Verde Liguria fornirà ogni supporto necessario a tutte le imprese di cui è depositaria delle scritture contabili IVA e già sin d’ora chiunque fosse interessato può chiedere presso gli uffici a cui si rivolge per la tenuta della contabilità ogni chiarimento sull’argomento.
29 Maggio 2020
DECRETO RILANCIO: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO