Con il D.L. 23/2020 (cosiddetto Decreto Liquidità) sono state previste due diverse misure transitorie.
L’art. 1 contempla la possibilità di concedere alle imprese garanzie statali sui prestiti bancari attraverso SACE S.p.A. (interamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti).
L’art. 13 semplifica e amplia l’operatività del Fondo di garanzia per le PMI (Ministero dello Sviluppo Economico).
Per le imprese del settore agricolo e della pesca, che potranno comunque beneficiare di entrambe le opportunità in base alla dimensione aziendale, il comma 11 dell’art. 13 ha previsto una terza opportunità sotto forma di una dotazione finanziaria esclusiva di 100 milioni euro assegnati all’ISMEA per il 2020.
GARANZIA SACE
La garanzia di Stato opera sui finanziamenti richiesti fino al 31 dicembre 2020 (la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito).
L'efficacia della misura è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Chi è interessato, dovrà rivolgersi alla propria banca (o altro soggetto abilitato all’esercizio del credito), che esaminerà la richiesta ed effettuerà l’erogazione del finanziamento a valle del rilascio della garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.
Condizioni:
•Possono beneficiare delle garanzie SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI;
•l’impresa, alla data del 31.12.2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese “in difficoltà” e, alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni “deteriorate”;
•sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un pre-ammortamento di durata fino a 24 mesi, pagando alla banca solo gli interessi e in un secondo momento la somma dovuta.
•l’ammontare del finanziamento assistito non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi: 25% del fatturato in Italia 2019 (come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale); il doppio dei costi del personale dell’impresa in Italia relativi al 2019 (come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio);
•potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i suddetti limiti;
•l’impresa che beneficia della garanzia deve assumere l’impegno:
- per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
- di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
•il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria;
•la percentuale massima di garanzia è pari al:
- 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
•Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia sono:
- per i finanziamenti a PMI, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
[1 punto base = 0,01%]
•le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
FONDO DI GARANZIA PMI
La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello Sviluppo Economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.
Possono richiedere la Garanzia Diretta le Banche, gli Intermediari finanziari (art. 107 TUB), le Società Finanziarie per l’Innovazione e lo Sviluppo, i soggetti Gestori (SGR, Sicav, Sicaf, ecc.), gli Operatori di microcredito (per le sole operazioni di microcredito), le Imprese di assicurazione.
Possono richiedere la Riassicurazione: i Confidi e gli Intermediari finanziari.
Il Fondo NON interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti ma sulla parte garantita dal
Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.
Nuove regole valevoli fino al 31 dicembre 2020:
•gratuità della garanzia;
•garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario (andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo economico-finanziario);
•zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti;
•importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
•estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
•innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia:
•possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato;
•estensione automatica della garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19;
•estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020 (restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”);
•garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento;
•possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00;
•anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo;
•potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull’ammontare complessivo del portafoglio;
•possibilità di concedere (a partire dall' 11 aprile 2020), la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;
ISMEA
La garanzia ISMEA è riservata alle imprese agricole e della pesca.
La garanzia opera per finanziamenti finalizzati a sostenere il capitale circolante, realizzazione di opere di miglioramento fondiario; ricerca, sperimentazione, innovazione tecnologica e valorizzazione commerciale dei prodotti; costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole o di quelle connesse; acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole o di quelle connesse; operazioni di rinegoziazione del debito, destinate in particolare alla trasformazione a lungo termine di precedenti passività contratte e breve ed a medio termine.
In maniera analoga al Fondo di Garanzia, per finanziamenti di importo massimo fino a € 25 mila è confermato che la garanzia ISMEA sarà concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e sarà pari al 100% del valore nominale del finanziamento.
Le imprese classificate come “in sofferenza” dal sistema bancario non avranno la possibilità di accedere a queste misure. Viceversa, almeno in linea teorica, tale possibilità non è preclusa per quanto concerne le aziende che presentano finanziamenti classificati con lo stato di: inadempienze probabili, scadute o sconfinamenti deteriorati entro la data del 31/01/2020.
Relativamente alle operazioni per le quali potrà essere concessa la garanzia ISMEA, nell’ambito dell’emergenza COVID-19 in aggiunta all’operatività ordinaria sono state attivate le seguenti tipologie di operazioni garantite:
1. Finanziamenti destinati a liquidità e investimenti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) del Decreto Liquidità;
2. Finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera e) del Decreto Liquidità;
3. Finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera p) del Decreto Liquidità.
In ogni caso la durata massima compreso il periodo di pre-ammortamento non potrà essere superiore a 6 anni (72 mesi).
ISMEA attiva a breve un portale specifico al quale le banche potranno connettersi per gestire la pratica (ovvero prenotare la garanzia). Ismea raccomanda inoltre l’acquisizione dell’indirizzo di posta PEC dell’Impresa richiedente, al fine di consentire lo scambio di informazioni connesso all’operatività specifica.
Una volta effettuata la prenotazione della garanzia da parte della banca, il finanziamento cui sarà agganciata la garanzia potrà essere erogato dalla banca stessa in qualsiasi momento.
Per la compilazione del modulo:
• micro impresa: aziende con un numero di dipendenti inferiore alle 10 unità e che realizza un fatturato o un bilancio annuo uguale o inferiore ai 2 milioni di euro;
• piccola impresa: aziende con meno di 50 occupati e un fatturato o bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;
• media impresa: aziende che hanno un massino di 250 unità lavorative e un fatturato inferiore o uguale ai 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro.
In merito ai dati da indicare come ricavi, nessun problema per quanto riguarda le società che depositano un bilancio: ad oggi si dovrà far riferimento all’ultimo bilancio depositato e ai ricavi in esso indicati (presumibilmente il bilancio depositato ad oggi è quello relativo all’anno 2018). Per quanto riguarda le aziende agricole, i ricavi dell’ultima dichiarazione fiscale presentata vanno valutati riferendosi all’ultima dichiarazione Iva presentata.