12 Ottobre 2020
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI

La Legge di Bilancio per l’anno 2020 ha introdotto un credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20 per cento del costo di acquisizione.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato  indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Pertanto, tra le imprese che possono usufruire del beneficio in questione (a differenza di quanto avveniva per le norme rigurdanti il super ammortamento e l’iper ammortamento) vi sono le imprese agricole il cui reddito è determinato forfettariamente col reddito agrario e le imprese esercenti attività agrituristica o attività connesse di prestazioni di servizio o manipolazione e/o trasformazione dei propri prodotti.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Purtroppo ad oggi siamo ancora in attesa dei documenti di prassi da parte dell’Agenzia delle Entrate che possano risolvere alcuni quesiti ma sappiamo dalla legge l’ammontare del credito spettante a seconda del bene strumentale acquistato e i primi adempimenti da effettuare per poter beneficiare del credito.

Sono previste tre tipologie di investimenti con distinte misure di credito riconosciuto:

  1. BENI PER CUI SPETTA UN CREDITO PARI AL 40% DEL COSTO

Per i beni strumentali “Industria 4.0” (beni ricompresi nell’allegato A annesso alle legge 11 dicembre 2016, n. 232) il credito d’imposta spetta nella misura del 40 per cento del costo di acquisizione per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20 per cento per la quota eccedente 2,5 milioni di euro, con un limite massimo di investimenti agevolabili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Sono esclusi dall’agevolazione i seguenti beni materiali:

  • veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164, comma 1, del TUIR di cui al d.P.R. 917/86;
  • beni per i quali il decreto MEF 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5 per cento, quindi con un ammortamento superiore a 15 esercizi;
  • fabbricati e costruzioni.
  1. BENI PER CUI SPETTA UN CREDITO PARI AL 15% DEL COSTO

Il credito d’imposta spetta, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alle legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), nella misura del 15 per cento del costo di acquisizione con un limite massimo di investimenti agevolabili pari a 700.000 euro. Sono agevolabili in questa misura gli acquisti di beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0».

  1. BENI PER CUI SPETTA UN CREDITO PARI AL 6% DEL COSTO

Il credito d’imposta spetta, infine, nella misura del 6 per cento del costo, per gli investimenti non ricompresi nei citati allegati A e B nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Anche in questo caso, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

In tutti e tre i casi il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti di beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (per gli investimenti compresi nell’allegato A) ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti compresi nell’allegato B.

Il credito, inoltre, non concorre alla formazione né del reddito né della base imponibile Irap.

Il credito d’imposta, che non può essere ceduto o trasferito, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi (ad esempio il Bando Inail), a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Per non perdere il beneficio, i contribuenti che usufruiranno del credito d’imposta, ai fini dei successivi controlli, sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In particolare si devono conservare:

  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolabili che devono contenere l’espresso riferimento alla norma agevolativa (articolo 1, commi da 184 a 197 della legge 27 dicembre 2019, n.160);
  • per gli investimenti di cui all’allegato A e B alla legge 232 del 2016 – di cui ai commi 189 e 190 della legge in commento deve essere prodotta una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni hanno caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.

In merito alla dicitura corretta con i riferimenti di legge da indicare obbligatoriamente in fattura per poter beneficiare del credito d’imposta si è recentemente espressa l’Agenzia delle Entrate ribadendo che i documenti devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1 commi 184-197 della Legge 27/12/2019, n. 160. In caso di fatture sulle quali sia stata omessa l’indicazione, la regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell'impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Da ciò ne consegue che la fattura sprovvista del riferimento sopra indicato non è considerata documentazione idonea e determina, in sede di controllo, la revoca della quota corrispondente di agevolazione. In relazione alle fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento all'articolo di legge può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro mentre in relazione alle fatture elettroniche il beneficiario, in alternativa, può stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata oppure realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso.

Infine, per consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese dovranno effettuare una comunicazione allo stesso Ministero, utilizzando un modello e seguendo le modalità che saranno stabiliti da un successivo decreto direttoriale che ad oggi ancora non è stato emanato. Questo sarà presumibilmente un adempimento informativo e non un requisito per accedere al beneficio.