28 Maggio 2020
CREDITO DI IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione - con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 - è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
In entrambi i casi il credito d’imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta 2019.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo VERSATO nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e, per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni ma non è cumulabile con il credito d’imposta relativo ai canoni del mese di marzo 2020 di locazione degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (art. 65 del D.L. 18/2020 - Cura Italia), in relazione alle medesime spese sostenute.