12 Ottobre 2020
COMUNICAZIONE DOMICILIO DIGITALE

L’indirizzo PEC acquista sempre maggiore importanza

Il D.L. 76/2020 all’art. 37 intitolato “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti” introduce delle modifiche per favorire l’utilizzo della PEC nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti, introducendo il concetto del “proprio domicilio digitale”, che sarà in pratica una sorta di indirizzo PEC o equivalente da dichiarare alla Pubblica Amministrazione.

In pratica il Domicilio digitale è un indirizzo elettronico certificato, che dovrà essere inserito nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e reso disponibile a tutte le Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi, al fine di comunicare con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale, da lui stesso comunicato.

In particolare, l’art.37 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 , ha previsto che entro il 1° ottobre 2020, tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, presentando una pratica telematica in esenzione dal pagamento di imposta di bollo e di diritti di segreteria.

Da alcuni anni sia le imprese costituite in forma societaria che le imprese individuali hanno l'obbligo di comunicare al Registro delle imprese la propria PEC al momento dell’iscrizione. L'ufficio del Registro delle imprese che riceve oggi una domanda di iscrizione priva dell'indicazione del domicilio digitale, sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l'informazione richiesta.

Ma sono previste anche sanzioni in caso di mancato adempimento per le aziende già costituite e già iscritte; in particolare:

  • Per le società diverse da quelle di nuova costituzione che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale entro il predetto termine (1.10.2020); oppure il cui domicilio digitale è stato cancellato dal Registro delle Imprese è prevista l’applicazione della sanzione di cui all’art. 2630, C.c. in misura raddoppiata, ossia da un minimo di € 206 ad un massimo di € 2.064 (se la comunicazione è effettuata entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a € 412).
  • Per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il predetto termine, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dal Registro delle Imprese, è prevista la sanzione di cui all’art. 2194, C.c. in misura triplicata, ossia da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 1.548 (se la comunicazione è effettuata entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a € 60), previa diffida a regolarizzare l’iscrizione entro 30 giorni da parte del Registro delle Imprese.

Il Registro delle Imprese che rileva un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni, decorsi i quali, procede alla cancellazione dell’indirizzo. Contestualmente all'erogazione della sanzione viene assegnato d’ufficio un nuovo domicilio digitale valido solo per il ricevimento delle comunicazioni / notifiche.