6 Luglio 2020
BONUS VACANZE

BONUS DA 150 A 500 EURO PER LE FAMIGLIE CON ISEE INFERIORE A 40.000 EURO
Nell’ambito del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, sono state introdotte specifiche misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19.

Tra le misure adottate per sostenere il comparto turistico / alberghiero, è stata introdotta per il 2020, la cosiddetta “Tax credit vacanze”, fruibile dalle famiglie  presso le strutture ricettive nazionali.
L'art. 176 del DL 34/2020 riconosce, infatti, per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2020, un credito ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000,00 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico-ricettive, agriturismi e B&B.
L’agevolazione consiste in un credito fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
Nel caso di nuclei familiari composti da più di due persone la misura massima dell’agevolazione è di 500 euro. La misura massima dell’agevolazione è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Chi intende usufruirne deve presentare richiesta mediante l’applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A., accessibile mediante l’identità SPID o mediante la Carta di identità elettronica (CIE).
Dopo aver verificato che il richiedente ha presentato una Dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità (DSU per il calcolo dell’indicatore ISEE), l’Agenzia delle entrate conferma al richiedente il riconoscimento dell’agevolazione, comunicando un codice univoco ed un QR-code nonché l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile.
Lo sconto fruibile è pari all’80 per cento del valore massimo dell’agevolazione attribuita oppure all’80 per cento del corrispettivo dovuto, se quest’ultimo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione attribuita. Il restante 20 per cento del valore massimo dell’agevolazione attribuita (o del corrispettivo dovuto, se inferiore) può essere detratto dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l’anno d’imposta 2020, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale.
Lo sconto e la detrazione sono utilizzabili da un componente del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, che deve risultare intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore (agriturismo/bed & breakfast).
Al momento del pagamento dell’importo dovuto, il componente del nucleo familiare comunica al fornitore il codice univoco, o esibisce il QR-code.
Per poter procedere all’applicazione dello sconto, il fornitore (agriturismo/ bed & breakfast) acquisisce il codice univoco (o il QR-code) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, accessibile mediante l’identità SPID, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia stessa.
Attraverso la stessa procedura web, il fornitore (agriturismo/ bed & breakfast) verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo della verifica conferma, a sistema, l’applicazione dello sconto. Da questo momento, l’operazione non può più essere annullata e l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, anche per l’importo eventualmente residuo.
A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore (agriturismo/ bed & breakfast) recupera lo sconto effettuato mediante un credito d’imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione. A tal fine è stato istituito il codice tributo “6915 - BONUS VACANZE” da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre a decorrere dal giorno successivo alla conferma dello sconto, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.