10 Marzo 2021
ASSEMBLEE PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2020

Differimento dei termini anche senza le “particolari esigenze” previste dal Codice Civile

La convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio deve avvenire, ai sensi degli artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, C.c., entro il termine stabilito dallo statuto / atto costitutivo comunque non superiore a:

  • 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • 180 giorni in caso di particolari esigenze (con un “differimento”, di fatto, di 60 giorni rispetto al termine ordinario).

A seguito dell’emergenza COVID-19 il Legislatore con l’art. 106, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” aveva previsto:

  • la convocazione dell’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio a prescindere dalla sussistenza delle particolari esigenze;
  • la possibilità di svolgimento dell’assemblea “da remoto”, al fine di mantenere il distanziamento sociale.

Le suddette previsioni risultavano applicabili alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 ma anche oltre ed entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza connesso al “coronavirus”. Di fatto pertanto, la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019 poteva intervenire entro il 28.6.2020.

Tale possibilità è stata estesa dal DL n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe”, alle assemblee convocate “entro la data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”. Ciò riguarda, in particolare, le società con esercizio a cavallo d’anno (è il caso, ad esempio, della società con esercizio 1.10.2019 - 30.9.2020, la cui assemblea per l’approvazione del relativo bilancio può essere convocata entro il 29.3.2021 anziché entro il 28.1.2021).

In sede di conversione del citato Decreto, intervenuta con la Legge n. 21/2021 pubblicata sulla G.U. 1.3.2021, n. 51, considerato il perdurare dell’emergenza COVID-19, le semplificazioni in materia di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019 sono state prorogate alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

Come accennato, in sede di conversione, l’art. 3, comma 6 del Decreto in esame ha modificato il citato art. 106 in base al quale, ora:

“in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.

Di conseguenza la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 va effettuata entro 180 giorni (rispetto agli ordinari 120 giorni), ossia entro il 29.6.2021.

Va considerato che il termine di 180 giorni:

  • è usufruibile da tutte le società a prescindere dalla presenza di “particolari esigenze”;
  • dovrebbe essere riferito, come evidenziato da Assonime nella News del 18.3.2020, all’assemblea in prima convocazione e, di conseguenza, l’assemblea in seconda convocazione potrà essere tenuta anche successivamente al predetto termine;
  • è “fisso” e, pertanto, non è possibile usufruire dell’ulteriore “differimento” di 60 giorni a disposizione della società in presenza delle specifiche “particolari esigenze”.

L’utilizzo del maggior termine:

 

  • costituisce una facoltà. È possibile, infatti, convocare l’assemblea prima dei 180 giorni se ritenuto più adeguato alle esigenze della società (pagamento di dividendi, adozione di decisioni ulteriori rispetto all’approvazione del bilancio);
  • non deve essere motivato da parte della società”, essendo riconosciuto normativamente.

Infine si evidenzia che, “a regime”, il differimento dell’approvazione a 180 giorni per “particolari esigenze” richiede che queste ultime siano:

 

  1. a) riconosciute dagli amministratori con una delibera adottata prima del termine ordinario dei 120 giorni, come “richiesto” dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione 13.3.76, n. 10/503;
  2. b) segnalate dagli amministratori nella Relazione sulla gestione o, in caso di bilancio in forma abbreviata, nella Nota integrativa, come disposto dal citato art. 2364, comma 2.

 

Con riguardo al termine di 180 giorni collegato all’emergenza COVID-19 è opportuno (suggerito) che la sussistenza di tale circostanza sia menzionata nella Relazione sulla gestione / Nota integrativa.