In base all’art. 20 del Decreto Liquidità, DL n. 23/2020, non sarà sanzionato l’insufficiente versamento dell’acconto IRPEF / IRES / IRAP 2020 qualora quanto versato risulti non inferiore all’80% della somma dovuta sulla base del mod. REDDITI / IRAP 2021. Ciò consente quindi di determinare i predetti acconti 2020 su base previsionale con una tolleranza del 20% rispetto all’imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2021. In altre parole, non saranno applicate sanzioni / interessi in presenza di uno scostamento entro il margine del 20% tra quanto versato a titolo di acconto rispetto a quanto dovuto sulla base della dichiarazione dei redditi / IRAP. La nuova previsione è applicabile anche:
• all’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi / forfetari.
• alla cedolare secca sui canoni di locazione.
• all’IVIE / IVAFE.
• la nuova disposizione si riferisce all’acconto complessivamente dovuto per il 2020 (assume rilevanza pertanto la somma di quanto versato a titolo di prima / seconda rata)
Gli uffici Coldiretti sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e, in particolare al momento della compilazione della dichiarazioni dei redditi, saranno in grado di supportare le aziende nelle scelte più appropriate per il calcolo in forma previsionale.