Entro il prossimo 16 marzo deve essere effettuato il versamento del saldo Iva 2020 risultante dal modello Iva 2021.
I contribuenti possono versare l’Iva a debito risultante dalla dichiarazione entro il 16 marzo:
- in unica soluzione;
- rateizzando l’importo dovuto in rate di pari importo che devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre (quindi al massimo 9 rate). Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.
È tuttavia possibile differire il versamento fino al termine previsto per il saldo delle imposte dirette, applicando la specifica maggiorazione. Di conseguenza, i contribuenti possono versare il saldo Iva anche:
- in un’unica soluzione entro la scadenza del modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;
- rateizzando l’importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Quindi per le persone fisiche e società di persone il versamento dell’Iva annuale relativa al 2020 può essere effettuato alle seguenti scadenze con le relative maggiorazioni (fatta salva la possibilità di rateizzare l’importo):
- entro il 16 marzo, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi;
- dal 17 marzo al 16 aprile, con maggiorazione dello 0,40%;
- dal 17 aprile al 17 maggio, con maggiorazione dello 0,80%;
- dal 18 maggio al 16 giugno, con maggiorazione dello 1,20%;
- dal 17 giugno al 30 giugno, con maggiorazione dello 1,60%.
Per i soggetti Ires l’individuazione del termine entro cui effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute, e quindi anche il saldo Iva 2020, dipende dalla data di chiusura dell’esercizio e dalla data di approvazione del bilancio. È consentito comunque differire il versamento del saldo IVA ordinario del 16 marzo al termine previsto per il versamento del saldo Ires, che normalmente scade l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (30.6 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare).