10 Dicembre 2020
ESONERO ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER DEPOSITI E DISTRIBUTORI DI CARBURANTE AGRICOLO

La Direzione Generale dell’Agenzia delle Dogane ha espresso parere di valenza nazionale volto a confermare l’esenzione per i depositi ed i distributori automatici di prodotti denaturati ad uso agricolo, ovvero il gasolio ad accisa agevolata.

La problematica riguardava l’aggravio degli adempimenti a carico degli imprenditori agricoli ed agromeccanici (denuncia e contestuale richiesta di rilascio di licenza fiscale e di contabilizzazione del carburante in apposito registro di carico e scarico), titolari di depositi e distributori di carburante ad uso agricolo, derivanti dall’entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

In particolare, il riferimento è ai titolari di depositi di carburante ad uso agricolo di capienza non inferiore ai 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché ai titolari di apparecchi di distribuzione automatica di carburante per usi agricoli, collegati a serbatoi la cui capacità globale sia non inferiore ai 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi.

L'indicazione nazionale, riveste oggi un’importanza significativa, in quanto ai sensi dell’art. 25, comma 4, TUA, a fronte dell’affermato esonero dall’obbligo di licenza fiscale, ne consegue l’automatico esonero anche dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e delle conseguenti annotazioni periodiche.

Resta inteso che i suddetti obblighi, invece, debbano essere rispettati dalle imprese agricole in relazione agli eventuali depositi e/o distributori di carburante di prodotti energetici non denaturati (diversi, quindi, dal carburante agricolo agevolato).