L’Agenzia delle Entrate invita i proprietari di fabbricati rurali iscritti al solo catasto terreni ad effettuare gli adempimenti scaduti il 30 novembre 2012, usufruendo della possibilità di pagare le sanzioni ridotte ad un sesto del minimo. Al fine di censire in un unico archivio e con le stesse modalità tutti i fabbricati esistenti sul territorio nazionale, nel 2011 il decreto legge n. 201/2011 aveva infatti previsto l’obbligo di iscrivere entro il 30 novembre 2012 a catasto urbano tutti i fabbricati rurali ancora censiti solo in quello dei terreni. Chi non ha adempiuto a tale obbligo è passibile di una sanzione il cui importo varia da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 8.264 per ogni immobile non regolarizzato. È inoltre previsto l’accatastamento d’ufficio con oneri a suo carico.
Dall’inizio del 2017 l’Agenzia delle Entrate ha avviato la relativa attività di controllo e dal mese di luglio sta comunicando ai titolari di diritti reali sui fabbricati non ancora iscritti al catasto urbano d’aver riscontrato l’omesso adempimento.
Il documento che viene inviato, però, non è ancora l’atto di irrogazione della sanzione. Esso, infatti, è solo un avviso bonario e gli interessati possono ricorrere al “ravvedimento operoso”, beneficiando della riduzione della sanzione a 172,00 euro. Per usufruire di tale opportunità, bisogna pagare l’importo ridotto e presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale prima che venga irrogata dall’Agenzia delle Entrate la sanzione intera.
Inoltre, siccome gli immobili interessati sono in possesso delle caratteristiche di ruralità, contestualmente alle operazioni sopra descritte dovrà essere presentata la relativa richiesta di riconoscimento di cui sarà fatta menzione sugli atti catastali. Tutte queste operazioni dovranno essere effettuate avvalendosi di un professionista abilitato. Nel caso, invece, in cui l’avviso bonario dovesse presentare delle inesattezze, è possibile comunicarle all’Agenzia, compilando l’apposito “modello di segnalazione” allegato all’avviso pervenuto, o, utilizzando il servizio online disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda infatti che sono esclusi dall'obbligo di accatastamento:
- i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- le serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
- le vasche per l' acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; - i manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volume tria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
Gli interessati possono rivolgersi agli uffici di IMPRESA VERDE LIGURIA per ottenere maggiori informazioni o per regolarizzare la loro posizione.