9 Febbraio 2021
OBBLIGO DEL REGISTRATORE TELEMATICO E ATTIVAZIONE LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

In merito all’obbligatorietà dell’utilizzo del Registratore Telematico, si rammentano di seguito le norme che hanno previsto la cosiddetta “moratoria sanzioni” per le aziende con volume d’affari inferiore a euro 400.000,00.

Decreto Legge Crescita – articolo 12 quinquies – primo semestre di vigenza dell’obbligo

L’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”), introdotto in sede di conversione dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, ha previsto che “I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto”.

 Decreto Legge Rilancio – articolo 140 – proroga al 1° gennaio 2021

L’articolo 140 del DL Rilancio convertito in legge n. 77, tenendo conto delle difficoltà connesse alla situazione emergenziale, ha prorogato fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 agli operatori che trasmettono i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo (in luogo del termine previsto dei 12 giorni successivi) a quello di effettuazione dell’operazione.

L’articolo 140 così recita: All’articolo 2, comma 6 -ter , del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

«Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.»

Tutti i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate hanno determinato le specifiche tecniche relative alla trasmissione dei dati e l’ultimo in ordine di tempo del 23 dicembre scorso (prot. n. 389405) ha modificato dal 1° gennaio 2021 al 1° aprile 2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “Tipi dati per i corrispettivi – versione 7.0 - giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori Telematici, ma non ha rappresentato una proroga di un termine stabilito per Legge che non avrebbe potuto essere prorogato da un provvedimento dell’Agenzia.

Pertanto si sottolinea e conferma che dal 1° gennaio 2021 le aziende devono dotarsi di RT e trasmettere i dati dei corrispettivi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Non risulta nemmeno prorogata la disposizione che prevedeva la possibilità di usufruire del credito d’imposta per l’acquisto del RT nuovo o per l’adattamento di quello usato che valeva solo per gli  anni 2019/2020.

 LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Con il comunicato stampa dell’Agenzia e il provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 29 gennaio scorso, sono state fissate le regole per il funzionamento della Lotteria.

Dal 1° febbraio gli acquisti di beni e servizi di almeno un euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione che è fissata per l’11 marzo.

Si ricorda che non possono partecipare alla Lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Per partecipare, l’esercente deve:

1) Verificare, con il laboratorio da cui ha acquistato il registratore telematico, che il software di quest’ultimo sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria;

2) Consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat, Satispay ecc.). Si consiglia di collegare il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico;

3) Si consiglia di dotarsi di un lettore di codici a barre (barcode) per poter registrare in automatico e senza errori il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente. In alternativa si userà il tastierino del registratore per digitare il codice.

Prima di emettere lo scontrino, l’esercente al momento della registrazione dell’operazione sul registratore telematico deve:

1) memorizzare il “codice lotteria” che il cliente mostra al momento dell’acquisto scansionando il codice lotteria con un lettore ottico collegato al registratore telematico ovvero digitandolo sul tastierino del registratore stesso;

2) accettare il pagamento con carta, bancomat o altro strumento elettronico di pagamento;

3) emettere il documento commerciale (scontrino).

Sarà poi il registratore di cassa, in automatico, a trasmette i dati al sistema della lotteria.