La Legge di Bilancio per l’anno 2021 legge 178/2020 all’art.1 commi da 1051 a 1063 ha nuovamente previsto il riconoscimento di crediti di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Gli investimenti possono riguardare beni materiali e immateriali “generici”, beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).
Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:
- veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni.
Il credito spetta nelle seguenti misure:
beni materiali nuovi industria 4.0 di cui alla tabella A della finanziaria 2017 il credito spetta in misura differente a seconda del costo e del periodo nel quale verrà effettuato l’investimento, nel seguente modo:
IMPORTO INVESTIMENTO | INVESTIMENTO DAL 16/11/2020 – AL 31/12/2021 | INVESTIMENTO DAL 01/01/22 – AL 31/12/2022 |
FINO A € 2.500.000 |
50% |
40% |
DA € 2.500.000 A € 10.000.000 |
30% |
20% |
DA € 10.000.000 A € 20.000.000 |
10% |
10% |
Beni immateriali nuovi industria 4.0 di cui alla tabella B della finanziaria 2017, il nuovo credito di imposta spetta nella misura del 20% del costo entro il limite di € 1.000.000 e l’investimento deve avvenire dal 16/11/2020 al 31/12/2022.
Per i beni materiali ed immateriali nuovi non previsti dalle tabelle A e B della finanziaria 2017, il nuovo credito di imposta spetta nelle seguenti misure:
INVESTIMENTO 16.11.2020 - 31.12.2021
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INVESTIMENTO 1.1.2022 - 31.12.2022 |
10% 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile. |
6% |
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:
- dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti nei beni previsti dalle tabelle A e B
- dall’anno di entrata in funzione per i beni diversi da quelli previsti nelle tabelle A e B
Inoltre il credito di imposta ha le seguenti caratteristiche:
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Per il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali industria 4.0 di cui alle tabelle A e B della finanziaria 2017, sono richiesti i seguenti adempimenti:
- un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
- la predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale;
- per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
Le fatture relative all’acquisto dei beno oggetto di agevolazione devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.