13 Gennaio 2021
NUOVO CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

La Legge di Bilancio per l’anno  2021 legge 178/2020 all’art.1 commi da 1051 a 1063 ha nuovamente previsto il riconoscimento di crediti di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Gli investimenti possono riguardare beni materiali e immateriali “generici”, beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

  • veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
  • beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni.

Il credito spetta nelle seguenti misure:

beni materiali nuovi industria 4.0 di cui alla tabella A della finanziaria 2017 il credito spetta in misura differente a seconda del costo e del periodo nel quale verrà effettuato l’investimento, nel seguente modo:

IMPORTO INVESTIMENTO INVESTIMENTO DAL 16/11/2020 –  AL 31/12/2021 INVESTIMENTO DAL 01/01/22 – AL 31/12/2022
FINO A € 2.500.000

50%

40%
DA € 2.500.000 A € 10.000.000

30%

20%

DA € 10.000.000 A € 20.000.000

10%

10%

 

Beni immateriali nuovi industria 4.0 di cui alla tabella B della finanziaria 2017, il nuovo credito di imposta spetta nella misura del 20% del costo entro il limite di  € 1.000.000 e l’investimento deve avvenire dal 16/11/2020 al 31/12/2022.

Per i beni materiali ed immateriali nuovi non previsti dalle tabelle A e B della finanziaria 2017, il nuovo credito di imposta spetta nelle seguenti misure:

 

INVESTIMENTO 16.11.2020 - 31.12.2021

 

INVESTIMENTO 1.1.2022 - 31.12.2022

10%

15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile.

 

6%

 

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere:

  • dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti nei beni previsti dalle tabelle A e B
  • dall’anno di entrata in funzione per i beni diversi da quelli previsti nelle tabelle A e B

 

Inoltre il credito di imposta ha le seguenti caratteristiche:

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

 

Per il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali industria 4.0 di cui alle tabelle A e B della finanziaria 2017, sono richiesti i seguenti adempimenti:

  • un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
  • la predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale;
  • per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

Le fatture relative all’acquisto dei beno oggetto di agevolazione  devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.