9 Settembre 2020
DECRETO LEGGE “AGOSTO”: DL DEL 14/08/2020 N.104 ULTERIORE PROROGA DEI VERSAMENTI SOSPESI

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica il c.d. “Decreto Rilancio” ha disposto la proroga al 16 settembre 2020 della ripresa dei termini di versamento tributari e contributivi sospesi ad opera del c.d. “Decreto Cura Italia” e del c.d. “Decreto Liquidità”, prevedendo la possibilità di effettuare il versamento anche in forma rateale (fino a un massimo di 4 rate). Ora, il c.d. "Decreto Agosto" ha previsto un'ulteriore rateazione (massimo 24 rate) limitatamente al 50% delle somme in scadenza alla data del 16/9, con il versamento della prima rata entro il 16.1.2021.

Ma vediamo più in dettaglio cosa prevede l’articolo 97 del D.L. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” per effettuare i versamenti a suo tempo sospesi, senza applicazione di sanzione/interessi:

  • per un importo pari al 50% delle somme sospese:

unica soluzione entro il 16.9.2020;

massimo di 4 rate mensili di pari importo con versamento della prima rata entro il 16.9.2020;

 

  • per il restante 50% delle somme sospese un massimo di 24 rate mensili di pari importo con versamento della prima rata entro il 16.1.2021.

Considerato che la nuova disposizione rappresenta una facoltà a favore dei contribuenti è possibile comunque effettuare il versamento dell'intera somma dovuta al 16.9.2020 sulla base delle disposizioni introdotte dal c.d. "Decreto Rilancio" (in unica soluzione o con un massimo di 4 rate).

 

Lo stesso Decreto “Agosto” è intervenuto anche in materia di sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento e avvisi, prevedendo un ulteriore termine al 15/10/2020 (prima era 31 agosto) delle somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
  • avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
  • atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
  • atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

Per effetto del prolungamento della sospensione fino al 15 ottobre, i pagamenti suddetti, derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione in scadenza dall’8 marzo, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre 2020.