Proroga secondo acconto Irpef e Irap per soggetti ISA
La manovra economica d’estate ha prorogato il secondo acconto delle imposte sui redditi 2020 per i soggetti ISA ed i forfettari: la scadenza del 30 novembre è stata rinviata al 30 aprile 2021, ma solo per le partite IVA che hanno subito una riduzione di fatturato.
Più in particolare, i soggetti coinvolti dalla proroga sono coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
Lo slittamento è previsto per il 30 aprile 2021 e riguarda il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta 2020. La disposizione si applica però solo ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Abolizione della seconda rata Imu
Dopo l'abolizione della prima rata, con il Decreto Agosto è arrivata anche l'abolizione della seconda rata Imu.
In particolare, quest’ultima non è dovuta per i seguenti immobili:
- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Si ricorda che le fattispecie di cui ai punti a), b) e c) avevano già beneficiato dell’esclusione del pagamento dell’acconto Imu per effetto delle disposizioni del Decreto Rilancio.